Albo cassazionisti, il Cnf apre all'esame orale nella fase di emergenza sanitaria
Con la delibera del 22 gennaio scorso, il Consiglio ha modificato il Regolamento consentendo un colloquio telematico
Via libera all'iscrizione all'albo dei Cassazionisti anche attraverso una prova orale. Il Consiglio nazionale forense, con la delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2021, ha infatti apportato una modifica al Regolamento 20 novembre 2015, n. 1 "Sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori", aggiungendo un comma 3-bis.
Il nuovo comma prevede che "tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo, nonché delle ragioni di tutela della salute pubblica che, in relazione alla pandemia in atto, non consentono lo svolgimento della verifica di idoneità nelle forme di cui al comma precedente" - e cioè attraverso "una verifica che si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato" -, si è previsto che il Consiglio di sezione della Scuola Superiore dell'Avvocatura, "può deliberare che la prova scritta sia sostituita da un colloquio orale da svolgersi in via telematica, secondo le modalità individuate dalla medesima delibera".
Il colloquio, della durata di non meno di trenta minuti, prosegue il nuovo testo, "consiste nella discussione di un tema assegnato dalla commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori".
Inoltre, sempre a causa dell'emergenza epidemioligica, sanitaria covid e "fino a nuove disposizioni", per agevolare l'invio delle istanze per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati Cassazionisti, sarannoaccettate "anche quelle pervenute mezzo pec all'indirizzo albocassazionisti@pec.cnf.it (possibilmente unico file firmato digitalmente)". E se gli allegati saranno firmati digitalmente non sarà necessario il successivo invio degli originali.
La "Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense", ha infatti modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, disponendo all'articolo 22 che l'iscrizione possa essere richiesta al Cnf: da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame (ex lege 28 maggio 1936 n. 1003 e Rd 1936, n. 1482); da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura; da coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) sono iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 ossia entro il 2 febbraio 2016, termine prorogato per l'ennesima volta al 2 febbraio 2021 dall'articolo 8, comma 6-quater, del Dl 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).