Alcoltest: stop alla condanna se non risulta a verbale l'avviso della facoltà di assistenza legale
Annullata la condanna per guida in stato d'ebbrezza se dal verbale della polizia non risulta che gli agenti abbiano avvisato il guidatore della facoltà di farsi assistere da un avvocato
Stop alla condanna per la guida in stato d’ebbrezza se dal verbale della polizia non risulta che gli agenti abbiano avvisato il guidatore della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia. La Cassazione (n. 2147/2022) annulla, dunque, la sentenza d’appello che aveva dichiarato un uomo colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale.
La vicenda
A ricorrere avverso il provvedimento della Corte d’appello (che aveva confermato la sentenza di primo grado) è l’imputato per il tramite del proprio difensore denunciandone la nullità per l’inosservanza delle norme processuali che stabiliscono che l'accertamento urgente sulla persona (nel caso, accertamento ematico) deve essere preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Nel fondare la responsabilità del prevenuto, la sentenza impugnata avrebbe, a suo dire, valorizzato il contenuto dichiarativo delle testimonianze degli agenti della Polizia municipale intervenuti, pur in assenza di qualsiasi verbalizzazione, mentre l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, anche se dato in forma libera, necessita di essere documentato nel verbale come prova del rispetto delle modalità di legge.
Inoltre, la sentenza impugnata “confonde e sovrappone” la facoltà di formulare oralmente l'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. con la necessità inderogabile di formalizzare ed attestare in un atto di p.g. la formulazione dell'avviso”.
La prova dell’avviso ex articolo 114 disposizioi di attuazione del Cpp
La prova dell’avviso di cui all’articolo 114 disposizioni di attuazione del Cpp, premettono dal Palazzaccio, non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all'articolo 357 del Cpp in cui (secondo quanto stabilito dall'articolo 115 delle disposizioni di attuazione del Cpp), non è prescritta l'annotazione di tale adempimento.
Invero, l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'articolo 357, comma 2, del Cpp, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'articolo 373 del Cpp, non è previsto a pena di nullità o di inutilizzabilità.
La decisione
Tuttavia, per la quarta sezione penale, l’uomo ha ragione perché il giudice deve valutare “l'attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione” (cfr. Cass. n. 34806/2018).
Nel caso di specie, invece, i giudici di merito, nel richiamare le deposizioni testimoniali degli agenti che hanno riferito di aver rivolto al prevenuto l'avviso di cui all'articolo 114 del Cpp, non hanno svolto alcun accertamento sull'attendibilità delle loro rispettive testimonianze né sulle ragioni per le quali l'avviso dato oralmente non fosse stato verbalizzato.
Si tratta, concludono gli Ermellini, di una lacuna motivazionale che comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
La parola passa al giudice del rinvio per un nuovo esame.