Responsabilità

Alla Consulta il nodo della responsabilità civile dei magistrati

Da chiarire la compatibilità della previsione Cts con le norme Ue

immagine non disponibile

di Giovanni Negri

La disciplina della responsabilità civile dei magistrati torna alla corte costituzionale. La Cassazione ha infatti rinviato alla consulta la questione di legittimità sull’assenza nella vecchia legge, antecedente alla riforma del 2015, della prevsione di risarcimento dei danni non patrimoniali, al di fuori dei casi di privazione della libertà personale e sulla mancanza, anche dopo la riforma, di una regolamentazione della fase transitoria che rendesse applicabile la nuova versione della norma ai giudizi in corso per fatti precedenti.

A stabilire il rinvio è l’ordinanza n. 31321 depositata ieri da parte della Terza sezione civile. La Corte costituzionale, sottolinea l’ordinanza, dovrà valutare la ragionevolezza di una disciplina, quella del 1988 , che ha escluso tutta una categoria di danni dal perimetro della risarcibilità, tutti quelli cioè non collegati alla privazione della libertà personale. Una scelta che il legislatore di allora considerò aderente alla necessità di bilanciamento con i principi dell’indipendenza dei magistrati e di autonomia della dell’esercizio della funzione giudiziaria. Di certo a venire compressa è stata la possibilità per la vittima di ottenere una ristoro integrale del danno subito per la condotta del magistrato.

Per la Cassazione «non è fuor di luogo dubitare della ragionevolezza della scelta di far dipendere il riconoscimento o l’esclusione del risarcimento (...) dal solo fatto che l’illecito che ha determinato il danno sia o non sia costituito da un provvedimento limitativo della libertà personale». Con la conseguenza di considerare del tutto irrilevanti le conseguenze in concreto verificatesi di attività giudiziarie particolarmente invasive della sfera dell’individuo.

Questo per quanto riguarda la vecchia disciplina, che venne corretta nel 2015 dalla legge di riforma, che tuttavia non introdusse una regolamentazione espressa della fase transitoria. Assenza ora censurata dalla Cassazione, poco convinta del fatto che il legislatore non si sia neppure posto il problema della sorte dei procedimenti in corso, «con ciò negando la possibilità di applicare a situazioni ancora giustiziabili il principio di globalità risarcitoria che pure ha evidentemente poi ritenuto conforme alla mutata sensibilità giuridica».

A essere stato così legittimata è l’applicazione a situazioni pregresse di un regime risarcitorio ormai superato sul piano normativo. Una situazione che, a giudizio della Cassazione, può assumere rilevanza sotto i profili della disparità di trattamento e della violazione dei principi di effettività e integralità del risarcimento per violazioni di diritti primari della persona,

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©