Penale

Alle sezioni unite la motivazione del decreto di sequestro probatorio

di Patrizia Maciocchi

Saranno le sezioni unite a stabilire se per le cose che costituiscono corpo del reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato in “forma” sintetica, nel caso la sua funzione di prova sia di immediata evidenza, perché desumibile dalla particolare natura delle cose che lo compongono, o se debba invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da un'idonea motivazione riguardo al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti. Questo il quesito che i giudici della terza sezione penale, con l'ordinanza interlocutoria 3677 depositata ieri, sottopongono al Supremo consesso. La decisione di passare la parola alle Sezioni unite è imposta dal nuovo codice di rito penale che ha modificato l'articolo 618 chiarendo che “se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite rimette a queste ultime con ordinanza, la decisione del ricorso”. Una circostanza che si è verificata nel caso esaminato in cui i giudici della terza sezione, avrebbero aderito alla tesi del Pm ricorrente secondo il quale, in un caso come quello esaminato, di sequestro nell'ambito di abusi edilizi, non possono esserci dubbi sul fatto che gli immobili costituiscano il corpo del reato. Il Pm sottolineava inoltre che “i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi presentano quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine”. Una conclusione che, secondo la sezione remittente, sarebbe estensibile a tutti i casi analoghi in cui la qualifica di corpo del reato è del tutto evidente, come la sua funzione probatoria. Aderendo a questo principio però la sezione semplice si sarebbe discosta da quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 5876 del 2004. In quell'occasione le Sezioni unite avevano chiarito che “anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti”. Spetta ora alle Sezioni unite decidere se mantenere fermo quanto già affermato o rivedere l'orientamento.

Corte di cassazione – Sezione III – ordinanza 25 gennaio 2018 n. 3677

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