Alle Sezioni unite il rinvio al Pm per la valutazione sulla tenuità del fatto
Saranno le Sezioni unite a dovere valutare la natura del provvedimento con il quale il Gip dispone la restituzione degli atti al Pm per la valutazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Lo ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 55020 della Quarta sezione penale depositata ieri. All’interno della Cassazione si è venuto infatti delineando un contrasto di orientamenti sull’abnormità della scelta del Gip. Contrasto non privo di conseguenze, in realtà, perchè se l’abnormità venisse riconosciuta, allora il provvedimento del giudice delle indagini preliminari diventerebbe ricorribile in Cassazione.
L’ordinanza sposa la linea della non abnormità, mettendo in evidenza, per confutare, le tesi della posizione opposta. Innanzitutto, osserva, in questo caso non si tratta dell’esercizio di un potere, da parte del Gip, che non gli sarebbe attribuito dall’ordinamento, visto che a stabilirlo è l’articolo 459 comma 3 del Codice di procedura penale (poteri di rinvio al Pm in caso di impossibilità di accoglimento delle sue richieste).
E ancora, non sembra possa profilarsi un’abnormità nel senso di un’imposizione al Pm di un adempimento tale da concretizzare un atto nullo nel corso del procedimento. «non è dato infatti ravvisare profili di nullità in alcuna delle determinazioni che l’organo requirente potrebbe adottare in conseguenza della sollecitazione del Gip ad esaminare l’eventuale configurabilità della particolare tenuità del fatto».
Chi ritiene colpita da abnormità la decisione del Gip mette in luce invece come questa sarebbe presa sulla base di semplici considerazioni di opportunità, cosa che non sarebbe possibile proprio nel rispetto della disposizione del Codice di procedura. Ma così non è, afferma l’ordinanza, perchè, una volta esclusa l’ipotesi della restituzione degli atti quando nn è possibile il proscioglimento, il Gip ha a disposizione un’area nella quale, ritenendo di non dovere accogliere la richiesta del Pm per un decreto di condanna, gli restituisce gli atti.
Tuttavia, anche su questo aspetto l’ordinanza prende posizione per contestare l’esistenza di una sovrapposizione della valutazione del Gip rispetto a quella del Pm. C’è invece solo un invito al pubblico ministero perchè valuti l’esistenza o meno della nuova causa di non punibilità e, in caso affermativo, proceda all’archiviazione. La valutazione del giudice delle indagini preliminari si limita cioè a un esame dell’astratta applicabilità al caso concreto dell’istituto.