Alluvione in Emilia Romagna, in G.U. la conversione del Dl aiuti
Sulla Gazzetta n. 177 del 31 luglio scorso è stato pubblicato anche il Testo coordinato redatto dal Ministero della giustizia
In "Gazzetta" la legge 31 luglio 2023, n. 100 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sulla G.U. n. 177 del 31 luglio scorso è stato poi pubblicato anche il Testo coordinato del Dl redatto dal Ministero della giustizia "al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note".
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi ed hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il Testo si compone di 23 articoli e due allegati.
È prevista (Art. 1) la "Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi" in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per tutti i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso.
L'articolo 2 invece contiene "Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale". Viene previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi agli uffici giudiziari di alcune delle zone alluvionate sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi uffici giudiziari (commi 1 e 2).
Si stabilisce che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati, sono rinviate, su istanza della predetta parte, a data successiva al 31 luglio 2023. Le disposizioni appena descritte si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori alluvionati (comma 3).
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori alluvionati, il decorso dei termini comportanti prescrizioni e decadenze è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali ed altri termini specificamente elencati (comma 4) Nei riguardi di questi soggetti i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo (comma 5).
Sono specificati i casi in cui le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano quali, ad esempio le cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare o, ancora, i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili (comma 6).
Il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori alluvionati che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile.