Lavoro

Almaviva, illegittima la Cigs per la sede di via Lamaro (a Roma)

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7642 depositata oggi, affermando che la comunicazione alle organizzazioni sindacali non conteneva né i criteri di scelta né motivava il mancato ricorso alla rotazione

di Francesco Machina Grifeo

La Cassa integrazione straordinaria adottata dal settembre 2012 da Almaviva contact per il licenziamento di oltre 600 dipendenti addetti al call center di via Lamaro a Roma è illegittima perché non preceduta da una “completa ed esaustiva informativa nei confronti delle organizzazioni sindacali”. La comunicazione del 28 agosto 2012, infatti, non conteneva una “idonea indicazione dei criteri di scelta” del personale e dei motivi per i quali la società aveva ritenuto di “non ricorrere alla rotazione”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7642 depositata oggi, respingendo il ricorso di Almaviva contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, nel 2019, aveva riconosciuto a una decina di dipendenti (che avevano impugnato la decisione negativa del Tribunale) il pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione normale e quanto percepito in Cigs (oltre interessi e rivalutazione Istat).

Per la Corte di merito infatti sia in caso di cessazione di una unità produttiva che nella ipotesi di trasferimento dell’attività da una unità in altri siti, comunque si sarebbe dovuto procedere a una informazione completa ed esaustiva, nei confronti delle organizzazioni sindacali, in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e delle ragioni per cui non era applicabile il criterio della rotazione, non vertendosi in un caso di infungibilità delle mansioni espletate dai lavoratori, ragion per cui la comunicazione non conteneva idonea indicazione dei requisiti previsti dalla legge.

Al contrario, secondo la società ricorrente essendovi stata la cessazione integrale dell’attività del sito di via Lamaro 25, non vi era alcuna necessità di indicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione a differenza, quindi, di quanto interpretato e ritenuto dalla Corte territoriale.

Un ragionamento bocciato dalla Sezione lavoro secondo cui “era effettivamente necessario […] che la comunicazione del 28.8.2012, con cui la società aveva avviato la procedura per il ricorso alla Cigs a zero ore per i lavoratori addetti all’unità produttiva di via Lamaro 25, per essere valida ai fini della esclusione del criterio della rotazione, dovesse specificare in concreto: a) che l’unità fosse del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico; b) che le attività ivi svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti; c) che le professionalità dei lavoratori fossero solo ivi utilizzabili”.

La violazione delle regole del procedimento – prosegue la Cassazione - incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale che dunque “non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest’ultimo, i lavoratori da sospendere”.

Mentre il fatto che il ministero del Lavoro (Decreto del 4 giugno 2013) aveva approvato il programma di CIGS per cessazione attività e autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, conclude la decisione, “non può incidere sul difetto della comunicazione, sia perché, in sede amministrativa, viene valutato solo il profilo formale della cessazione e non anche quello dell’eventuale trasferimento delle attività ad altri siti, sia perché anche in caso di cessazione è necessaria una completa ed adeguata comunicazione, che involga tutti gli aspetti (fungibilità delle mansioni, unità produttiva e cessazione delle attività, in relazione al parametro delle ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento di normali livelli di efficienza) con riguardo alla esclusione del criterio della rotazione dei lavoratori da sospendere”.

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