Lavoro

Infermieri da risarcire se adibiti alle mansioni degli operatori socio sanitari

Lo Cassazione, ordinanza n. 12139 depositata oggi, chiarisce con un principio di diritto le condizioni in cui è possibile adibire occasionalmente un dipendente pubblico a mansioni inferiori

di Francesco Machina Grifeo

Per l’infermiere professionale adibito «ordinariamente», e dunque non in via «eccezionale e contingente» ad attività che competono agli operatori socio-sanitari scatta il diritto al risarcimento del danno per la lesione della dignità professionale e dell’immagine subita a causa del demansionamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12139 depositata oggi, respingendo il ricorso di una Asl abruzzese condannata dalla Corte di appello di L’Aquila, in via equitativa, a versare al dipendente il 6% della retribuzione per tutto il periodo in cui si era verificato lo svolgimento dell’attività di rango inferiore.

Nella motivazione della condanna la Corte territoriale sottolineava la natura prettamente manuale dei compiti imposti, “a fronte del carattere intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto”, della professione dell’infermiere e il verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti. Nel ricorso, l’azienda sanitaria affermava che le attività di OSS non potevano considerarsi estranee alla professionalità dell’infermiere e che il Codice Deontologico prevede che gli infermieri compensino i disservizi dell’azienda.

Per la Sezione lavoro è indubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, trovando fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore; tuttavia – precisa la Corte – “deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere”; ma ciò – aggiunge - non è nel caso di specie, ove è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che è tratto comune alle due professionalità. La richiesta di mansioni inferiori – prosegue la decisione - deve inoltre rispondere ad “un’esigenza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente”. Infine, ed è questo il punto dirimente nel caso specifico, tali prestazioni devono essere richieste «incidentalmente o marginalmente». Le mansioni inferiori – ricapitola la Corte - sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.

E allora, conclude sul punto, correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto che, pur emergendo in sede testimoniale l’adibizione degli infermieri prevalentemente all’attività loro propria, tuttavia ad essi «negli anni» erano state chieste le prestazioni proprie degli OSS quali: «Il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli»; e ciò in via «affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa».

Allargando poi il quadro, rispetto all’ambito specifico degli infermieri, la Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto in materia di pubblico impiego privatizzato: «il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale».

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