Comunitario e Internazionale

Ambulanze, niente gara se c’è l’urgenza

immagine non disponibile

di Gabriele Sepio

Il servizio di trasporto malati può essere affidato senza procedura pubblica se ha carattere d’urgenza ed è prestato da un ente senza scopo di lucro. È quanto si legge nella sentenza della Corte di Giustizia Ue di ieri (causa C-465/2017), con la quale i giudici europei sono tornati sul tema degli appalti di servizi socio-sanitari, arrivando a una conclusione di interesse anche per il nostro paese.

Il caso riguarda la legittimità della procedura con cui un Comune tedesco ha aggiudicato a due associazioni di pubblica utilità il servizio di assistenza, cura e trasporto in ambulanza a pazienti in situazioni di emergenza da parte di paramedici/soccorritori sanitari. Nello specifico, alcune imprese private attive negli stessi campi avevano lamentato una violazione della direttiva europea in materia di appalti pubblici (2014/24/Ue), mancando la pubblicazione di un bando in Gazzetta ufficiale che consentisse la partecipazione ad altri operatori, in conformità ai principi di trasparenza e libera concorrenza sul mercato.

La Corte di Giustizia conferma la bontà della procedura di selezione privata, posta in essere dall’ente locale tedesco, in quanto i servizi in questione rientrerebbero tra quelli «di prevenzione contro i pericoli» per i quali non trova applicazione la citata direttiva quando siano forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Nello specifico, l’assistenza ai pazienti in situazione di emergenza resa in un veicolo di soccorso da parte di personale specializzato rientrerebbe nella categoria dei «servizi di salvataggio», mentre il trasporto in ambulanza qualificato può configurare un «servizio di ambulanza», laddove abbia carattere di urgenza (cioè si dimostri che esiste un rischio oggettivamente apprezzabile di peggioramento del paziente durante il trasporto, che necessita di personale specializzato).

La condizione effettiva del paziente, quindi, funge da criterio distintivo tra il servizio di ambulanza diretto a coprire un’emergenza (escluso dall’applicazione della direttiva ai sensi dell’articolo 10, lettera h) ed il semplice trasporto dei pazienti, soggetto a procedure di appalto pubblico «alleggerite». E, secondo l’impostazione dei giudici, esulano dall’emergenza tutte le ipotesi di «mero trasporto» del paziente, cui non si accompagna una specifica prestazione medico-sanitaria e che potrebbe essere rese con qualsiasi mezzo di trasporto.

Altro aspetto affrontato è la nozione di «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ossia gli enti che devono fornire i citati servizi affinché l’aggiudicazione possa avvenire in deroga alle norme sugli appalti pubblici. Sul punto, decisivo secondo la Corte è che l’ente svolga la sua attività a beneficio della collettività senza perseguire alcun tipo di profitto o, comunque, che l’eventuale profitto sia reinvestito nella sua attività istituzionale.

Una nozione assolutamente in linea con quella adottata dal legislatore italiano con la recente riforma del Terzo settore, incentrata proprio sull’assenza di lucro soggettivo.

Corte Ue – Sentenza causa 465/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©