Lavoro

Ammissibile la simultanea sussistenza di due distinti rapporti di lavoro in capo allo stesso prestatore con il medesimo datore

L'onere probatorio della sussistenza è in capo al dipendente

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di Gerardo Mauriello*

E' possibile che in capo ad un unico prestatore di lavoro sussistano due distinti rapporti caratterizzati da contemporaneità?

E' questo il caso che il Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, con pronuncia n. 1423/2022 del 5.10.2022 , si è visto sottoporre alla propria cognizione.

In particolare, la vicenda è sorta a seguito del giudizio promosso da un prestatore nei confronti del datore, con il quale richiedeva il pagamento di retribuzioni dallo stesso maturate per lo svolgimento di due attività lavorative ben distinte, nel medesimo arco temporale, l'una riguardante la direzione commerciale della società, l'altra quella di guardia giurata.

Sul punto, il Tribunale di Nocera, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha evidenziato che configurare un rapporto, contraddistinto da due diverse ed incompatibili mansioni di fatto svolte, rappresenta situazione inconsueta ma, probabilmente, superabile.

Ed infatti, pur volendo ritenere ammissibile, in capo ad uno stesso lavoratore, la contemporaneità di due diverse e distinte mansioni e/o livelli di inquadramento, a giudizio del Tribunale, il prestatore deve assolvere all'onere probatorio processuale che chiarisca, in termini pratici, quale impegno temporale eventualmente concerna il primo rapporto e quale il secondo.

Non solo, il dipendente deve, altresì, specificare le diverse connotazioni che caratterizzano l'uno e l'altro rapporto tanto in termini di sottoposizione al potere datoriale quanto di concreta dinamica della vicenda lavorativa.

Pertanto, la massima da trarre dal recente pronunciamento del Tribunale può così sintetizzarsi: in astratto può considerarsi ammissibile la sussistenza contemporanea di due distinti rapporti di lavoro in capo allo stesso prestatore, con il medesimo datore, a condizione che il dipendente fornisca in giudizio prova delle modalità di concreta ripartizione temporale tra le due attività, ovvero quanto tempo era dedicato all'una e quanto all'altra, nonché prova degli elementi caratterizzanti le attività e/o mansioni, in relazione al potere datoriale ed alla dinamica della complessiva vicenda lavorativa.

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*A cura dell'avv. Gerardo Mauriello, Studio Legale Mauriello - specializzato in Diritto del Lavoro

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