AMPLIAMENTO CONCESSO SENZA CAMBIO DESTINAZIONE
Il piano casa della Regione Lazio prevede che gli interventi di ampliamento degli edifici possono essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. L’articolo 57 della legge regionale 38/1999 ammette la deroga alle prescrizioni urbanistiche per la realizzazione di un intervento nell’ambito di un piano di utilizzazione aziendale in zona agricola. La stessa legge prescrive, però, che, proprio in virtù della deroga concessa, non può essere modificata la destinazione d’uso delle costruzioni. In questo caso siamo perciò di fronte a un vincolo specifico fissato dalla legge che, per la sua natura, non può essere derogato, insieme ai conseguenti obblighi assunti con la convenzione, come se fosse un vincolo introdotto dallo strumento urbanistico. Può esserci, dunque, un limite all’applicazione del piano casa per la fattispecie di ampliamento e concomitante cambio di destinazione d’uso della costruzione originaria. Si sottolinea, però, che l’articolo 57 della legge 38/1999, come modificato dall’ultima proroga del piano casa operata con la legge 10/2014, prevede che è compatibile con la destinazione agricola la funzione di ristorazione e degustazione di prodotti tipici.