Civile

Apertura borsa e autorizzazione, decidono le sezioni unite

Da chiarire se l’assenza dell’ok della Procura comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Saranno le Sezioni Unite a stabilire se l’apertura di una borsa durante l’accesso per un controllo fiscale possa avvenire senza autorizzazione della Procura ma con il consenso dell’interessato e se, infine, l’eventuale vizio del consenso comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita. La Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 10664 ha rimesso la questione al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Nel corso di un accesso fiscale presso un’azienda i finanzieri aprivano una valigetta dell’ad al cui interno era rinvenuta documentazione extracontabile.

Nei vari gradi di giudizio la società rappresentava che non era stata chiesta alcuna autorizzazione all’autorità giudiziaria, ritenuta necessaria a prescindere dalla collaborazione del contribuente (che non vi era stata) in quanto l’imprenditore aveva eseguito l’ordine di consegnarla da parte dei finanzieri. Inoltre, in violazione dell’articolo 12 della legge 212/2000 non era stata data alcuna informazione all’interessato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria.

Sulla prima questione si ricorda che secondo l’articolo 52 del Dpr 633/72 in sede di accesso è in ogni caso necessaria l’autorizzazione della Procura per eseguire perquisizioni personali e procedure all’apertura coattiva di pieghi sigillati borse, casseforti, mobili, rispostigli e simili.

Nella prassi, la GdF richiede di sovente l’apertura “spontanea” all’interessato sostenendo che non sia necessaria alcuna autorizzazione non risultando “coattiva”.

La Cassazione rilevato un contrasto sul punto ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite.

L’alto consesso dovrà chiarire se la mancanza di autorizzazione dell’AG possa essere superata dal consenso del titolare del diritto, e, in caso positivo, se tale consenso possa considerarsi libero ed informato qualora l’amministrazione non abbia comunicato la possibilità dell’assistenza del professionista. Infine se l’eventuale inosservanza dell’ obbligo comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita senza l’ autorizzazione.

Il rinvio è molto importante e non tanto per le specifiche questioni che, soprattutto, con riferimento all’informativa sull’assistenza del professionista è ormai nella prassi superata. Sia GdF, sia Agenzia, redigono verbali standard in cui viene comunicata tale facoltà. Finalmente però vengono sollevati dubbi sulla legittimità dell’attività dell’amministrazione compiuta in violazione alle prescrizioni dello Statuto del contribuente.

Molto frequentemente i giudici valutano legittima l’acquisizione di documenti extracontabili a prescindere dalle modalità, che talvolta violano non solo le prescrizioni dello Statuto, ma anche diritti basilari quali la privacy, la difesa, ecc.

Vi è da sperare che ora le Sezioni unite possano ristabilire un minimo di equilibrio tra la indiscussa necessità di contrastare l’evasione fiscale ad ogni costo e il rispetto delle regole da parte dei verificatori la cui violazione deve comportare, almeno nei casi più gravi, l’inutilizzabilità di quanto acquisito.

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