Penale

Il Dl Ristori bis approda in Gazzetta: appello penale solo cartolare. Congelata la prescrizione

Nel decreto legge n. 149 nuovo pacchetto di misure per evitare l’affollamento nei tribunali - La protesta degli avvocati

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di Giovanni Negri


È stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 , che reca «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento, conosciuto come Decreto Ristori bis, è entrato in vigore il 9 novembre.

Appello solo cartolare, salvo opposizione. E sospensione dei termini di prescrizione insieme a quelli di custodia cautelare. Sono questi i punti chiave del nuovo intervento del ministero della Giustizia per la gestione dei procedimenti penali nella fase dell’emergenza sanitaria. Nel decreto ristori bis, infatti, si prevede espressamente che, al di fuori dei casi nei quali è necessario rinnovare l’istruzione dibattimentale, le Corti d’appello procederanno in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.

Scambio digitale

In pratica, si avvierà uno scambio digitale tra accusa e difesa, con la prima che entro il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell’udienza dovrà presentare le sue conclusioni con un atto trasmesso in via telematica alla cancelleria della Corte d’appello che, a sua volta, lo trasmetterà, sempre in via digitale, agli avvocati difensori. Questi ultimi dovranno a loro formulare le proprie conclusioni entro il quinto giorno antecedente l’udienza.

Camere di consiglio da remoto

La Corte d’appello procederà poi in camera di consiglio, ma con le modalità delineate dal decreto ristori 1 (il n. 137), che ha escluso la necessità della contestuale presenza fisica dei componenti il collegio giudicante. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa in digitale alla cancelleria della Corte di appello.

Prescrizione bloccata

Contestualmente, si sterlizzano gli effetti della mancata partecipazione all’udienza, dovuta a cause riconducibili all’epidemia, del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, congelando i termini di prescrizione e quelli di custodia cautelare. In questo modo si intende evitare sia scarcerazioni sia estinzioni del giudizio per l’effetto Covid.

Le misure sull’appello puntano dichiaratamente «a diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle cancellerie e a consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato». E tuttavia se le norme del decreto ristori 1 erano state assai gradite all’avvocatura e, in qualche modo, sollecitate da un controverso, per le polemiche sollevate all’interno della magistratura, documento comune tra Camere penali e dieci Procure, questa volta le norme sono duramente contestate dai legali.

La protesta dei penalisti

Per i penalisti, infatti, la prima conseguenza è la perdita definitiva di oralità e immediatezza. Così, attacca una polemica nota delle Camere penali, «il processo di appello si trasforma in processo scritto, accentuandosi così la sua non condivisa funzione di mero controllo della valutazione del primo giudice. È il compimento di una tendenza già conclamata dalle Sezioni unite della Suprema Corte e in buona parte recepita dalla cosiddetta Riforma Orlando: non solo il processo diviene scritto, ma si accentua il carattere monocratico della decisione, anche perché la camera di consiglio si terrà da remoto».

A non piacere è infatti anche lo svolgimento della camera di consiglio, dove «i giudici non condivideranno più gli atti e il luogo della deliberazione né sarà possibile conoscere se tutti i giudici avevano a disposizione al momento della decisione non solo gli atti del procedimento ma, ad esempio, i materiali di ricerca o di riferimento predisposti dal giudice relatore».

L’impasse dell’Anm

Dall’Anm, alle prese con un’estenuante trattativa tra le correnti per il rinnovo della giunta e l’elezione del nuovo presidente, nessun segnale, invece. Ai magistrati però del decreto ristori 1 non era piaciuta soprattutto l’assenza di previsioni sullo svolgimento del processo di primo grado. Carenza tuttora non colmata.

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