Penale

Appello, la proroga al 30 giugno 2024 non esclude il termine a comparire di 40 giorni

di Paola Rossi

Nel giudizio di appello - nonostante la proroga del procedimento cartolare fino al 30 giugno 2024 - si applica comunque il nuovo termine a comparire, non inferiore a 40 giorni, previsto dalla Riforma Cartabia. In quanto la modifica, rispetto al termine previgente di 20 giorni, non è stata oggetto di disposizione transitoria che ne modifichi l’entrata in vigore rispetto a quella dell’intera novella legislativa coincidente con il 30 dicembre 2022.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 15115/2024 - ha così preso posizione rispetto a un contrasto giurisprudenziale che è emerso in materia di termine a comparire in appello a causa della vigenza delle norme emergenziali comprensive del vecchio termine minimo di soli 20 giorni per comparire nell’ambito del procedimento cartolare “pandemico”.

Infatti, in contrapposizione alle decisioni di legittimità che ritenevano il nuovo termine più lungo operante dal 30 dicembre 2022 ve ne sono state altre che interpretavano la proroga del rito “pandemico” prevista prima dal Dlgs 162/2022 e poi dall’articolo 11, comma 7, del Dl 215/2022 come onnicomprensiva di tutte le regole procedurali varate nel 2020 a causa del diffondersi del Covid 19. La prima norma aveva stabilito che le regole del rito emergenziale in appello fossero applicabili fino al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Riforma, mentre la seconda norma aveva modificato la data della proroga “sino al 30 giugno 2024”, ma nessuna indicazione di proroga introdotta nel Dlgs 150/2022 recante la Riforma Cartabia riguardava specificatamente il termine a comparire.

Inoltre, per la Cassazione il fatto che i processi di appello siano di fatto governati dalla norme emergenziali del procedimento cartolare fino a tutto giugno 2024 non determina una “prevalenza” dell’intera normativa procedurale da esse prevista al momento della loro adozione nel 2020. Non vi è, infatti, alcuna illegittima distorsione della prevista proroga dando ingresso immediatamente al nuovo termine a comparire in sede di impugnazione.

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