Appello telematico, costituzione con copia analogica dei documenti digitali
Per la Cassazione, sentenza n. 28207 depositata oggi, non vi è un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica
No ad un eccesso di formalismo per la costituzione in appello. Il richiamo viene dalla Cassazione che, con la ordinanza n. 28207 depositata oggi, ha ribadito che l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile “nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994”.
Ad avviso del giudice di secondo grado che aveva dichiarato improcedibile l’appello, invece, nel caso di costituzione telematica dell’appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d’appello deve essere fornita (entro l’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c.) unicamente con modalità telematiche. Ed aveva aggiunto che “trattandosi di atti e documenti nativamente digitali l’impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell’atto di appello non è d’altro canto configurabile, salvo dimostrare un impedimento del sistema ad assicurare tale forma di deposito”.
Secondo i ricorrenti il deposito della copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell’originale telematico. Inoltre, vi era da considerare che tale atto non era stato contestato dalle controparti; né era stata proposta la querela di falso; ragion per cui doveva essere considerata illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
E la Suprema corte gli ha dato ragione. La Corte territoriale, spiega la decisione, aveva accertato che il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l’atto d’appello in forma telematica, si era costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee. E cioè, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti. E con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti aveva provveduto al deposito della relazione di notifica dell’appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale.
“Il rigore formale della Corte d’appello – si legge nella decisione - non può essere condiviso”. Non vi è infatti l’obbligo di produrre la notifica in modalità telematica.