Civile

Appello tributario via Pec anche se il primo grado era cartaceo

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31722 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Nel processo tributario, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità con cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31722 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Ctr Toscana che ne aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Ctp in quanto notificato alla contribuente via Pec.

Secondo il giudice di secondo grado la scelta dello strumento informatico andava effettuata sin dal primo grado di giudizio, solo in tale evenienza infatti, “anche l’atto d’appello poteva essere effettuato con tale formula nel rispetto degli articoli 16 e 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. Non era invece accettabile la modifica dell’iter da cartaceo in primo grado a telematico in secondo grado.

La Sezione tributaria, nel dare ragione al Fisco, ricorda che le notifiche tramite posta elettronica certificata degli atti del processo tributario erano previste in via sperimentale a decorrere dal 1°dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle Ctr Toscana e Umbria. Per cui, continua la decisione, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica trovavano applicazione al ricorso in appello notificato il 23 agosto 2016.

Inoltre, l’articolo 16 del Dl 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018), contiene la norma di interpretazione autentica, secondo la quale le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Inoltre, la circolare Mef del 4 luglio 2019 n. 1/DF, prosegue la decisione, ha chiarito che «l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, «[...] la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado” (così Cass., Sez. T., 21 dicembre 2022, n. 37371).

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