Applicazione dell'indulto in caso di concorso di reati
Pena - Estinzione della pena - Indulto - Ipotesi di concorso di reati - Applicazione una sola volta.
In tema di indulto, la regola di cui all'art. 174, comma 2, c.p. secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, opera sul cumulo giuridico delle pene condonabili determinandone la relativa riduzione e, solo all'esito di tale sottrazione si procede, se del caso, anche al contemperamento previsto dall'art. 78 c.p., posto che altrimenti il cumulo delle pene verrebbe a godere di un duplice abbattimento, non previsto come tale dalla legge, sulla medesima pena, fruendo prima dell'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e poi del beneficio dell'indulto.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 dicembre 2020 n. 34323
Pena - Applicazione - Concorso di reati - Pene detentive concorrenti - Esecuzione - Valutazione dell'entità della pena inflitta - Artt. 73, comma secondo, e 78 cod. pen. - Computabilità della pena condonata - Esclusione - Ragioni.
In tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell'applicazione dell'indulto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la non computabilità della pena oggetto di condono non costituisce effetto penale della condanna escluso dall'ambito di operatività dell'indulto ai sensi dell'art. 174 cod. pen.).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 ottobre 2019 n. 41641
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere - Concorso di reati alcuni dei quali insuscettibili di condono - Applicazione dell'indulto - Criteri - Temperamento dell'art. 78 cod. pen. - Condizioni - Applicazione successiva al cumulo con indulto già computato - Necessità - Ragioni.
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (La S.C. in motivazione ha precisato che il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico). In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (La S.C. in motivazione ha precisato che il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1 febbraio 2017 n. 4893
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere - Concorso di reati alcuni dei quali insuscettibili di condono - Applicazione dell'indulto - Criteri - Temperamento dell'art. 78 cod. pen. - Condizioni - Applicazione successiva al cumulo con indulto già computato - Necessità.
In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, per cui, ove tale situazione non ricorra, bisogna separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del beneficio indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 febbraio 2013 n. 8552
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
a cura della Redazione Diritto
Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
a cura della Redazione Diritto