Rassegne di Giurisprudenza

Applicazione di misure di prevenzione nei giudizi di cosiddetta "pericolosità generica

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Giudizio - Valutazione.
In tema di misure di prevenzione disposte nei confronti di soggetti c.d. pericolosi generici, e nell'ipotesi di aggravamento della misura, il giudizio di pericolosità deve essere strutturato intorno a fatti suscettibili di assumere rilievo quale indice di pericolosità del soggetto ricostruita intorno al requisito necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, affinchè le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e non su condotte di mera violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione che appaiano riconducibili a manifestazioni delle condizioni psichiatriche del soggetto.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 1 settembre 2020 n. 24635

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Corte cost. n. 24 del 2019 - Provvedimenti definitivi anteriori di applicazione di misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Mancanza di "idonea base legale" - Revocabilità - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione è "sostanzialmente illegittimo", e dunque suscettibile di revoca in sede di esecuzione, il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che sia privo di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito - delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso - necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, affinchè le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lettera b) dell'articolo 1 del detto decreto.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 8 aprile 2020 n. 11661

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Pericolosi generici - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Effetti della sentenza della corte costituzionale n. 24 del 2019 sui procedimenti in corso - Persistente legittimità della misura fondata anche sulla lett. b) dell'art. 1 del citato decreto - Condizioni - Fattispecie.
Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento di confisca di beni disposto nei confronti di un soggetto che, dedito all'attività di usura e riscossione violenta dei crediti per un lasso temporale di circa quindici anni, aveva ricavato da tali attività introiti di rilevante importo che, unitamente alla attività di evasore fiscale seriale, risultavano costituire l'ammontare prevalente del suo reddito).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 aprile 2020 n. 12001

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Revoca, modificazione o sospensione - Aggravamento della misura - Giudizio di pericolosità - Valutazione ex novo - Esclusione.
Nell'ipotesi di aggravamento della misura di prevenzione personale, non si deve procedere "ex novo" al giudizio di pericolosità, essendo stata quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura. (La Corte ha precisato che, in caso di aggravamento, la valutazione è relativa ai "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 16 aprile 2018 n. 16790