APPRENDISTATO: LE ORE VANNO FATTE PER INTERO
Va anzitutto evidenziato che, nel caso di apprendistato a tempo parziale, non è possibile ridurre in misura proporzionale le ore di formazione, che devono essere svolte per intero. Quanto al periodo di prova, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 7, dispone che i contratti collettivi – ivi inclusi quelli aziendali - possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni, e quella del periodo di conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.Nell’ipotesi che interessa iul lettore, l’eventuale aumento della durata del periodo di prova, rispetto alla durata normalmente prevista da parte del contratto collettivo, può avvenire anche in base a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148), che disciplina la contrattazione collettiva di prossimità.Molto più incerta è invece la sostenibilità del fatto che un simile patto che sia contenuto nel contratto individuale di lavoro.