Arresti domiciliari confermati anche in assenza di braccialetti elettronici
Ai fini dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere in deroga alla regola generale di cui al comma 2-bis dell'articolo 275 del Cpp, che la esclude in tutti i casi in cui il giudice, operata una valutazione prognostica, ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non può farsi rientrare la circostanza che siano indisponibili gli apparecchi elettronici di controllo ex articolo 275-bis del Cpp. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23011 del 2016.
Tale situazione, secondo i giudici della sesta sezione penale, non integra infatti l'ipotesi derogatoria contemplata sempre nel comma 2-bis dell'articolo 275 del Cpp, secondo la quale «gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del Cpp»: è evidente l'ontologica eterogeneità fra la mancanza di un domicilio ove disporre la misura domestica, che appunto deroga alla preclusione all'applicazione della misura intramuraria - circostanza ascrivibile all'indagato/imputato, seppure spesso incolpevolmente - e l'indisponibilità degli strumenti di controllo previsti dall'articolo 275-bis del Cpp, invece dovuta a una carenza delle dotazioni della pubblica amministrazione.
Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che, nell'aver sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con la forma di controllo del braccialetto elettronico, aveva peraltro previsto che la misura gradata non fosse eseguita laddove si fosse accertata l'indisponibilità del braccialetto, in tal caso con il ripristino automatico della misura carceraria senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziario; la Cassazione ha direttamente disposto gli arresti domiciliari senza mezzo di controllo.
In tema di applicazione della misura cautelare - In tema, si vedano sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi, laddove si è affermato che il giudice sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare sia nel caso di sostituzione della misura, ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, deve verificarne la disponibilità e, in caso negativo, escluso ogni automatismo nella scelta di applicare la misura della custodia in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari semplici, deve applicare quella ritenuta idonea, adeguata e proporzionata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
In altri termini, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. È una chiara indicazione nel senso che le carenze dell'amministrazione, non in grado di avere un numero sufficiente di braccialetti elettronici, non può risolversi in danno della persona: nell'ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, non vi è cioè alcun automatismo applicativo (in particolare, è escluso che debba automaticamente e obbligatoriamente applicarsi la custodia in carcere), ma è imposto al giudice di rinnovare l'apprezzamento sull'idoneità della misura pertinentemente applicabile, proprio alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo.
In esito a tale rinnovato apprezzamento, potrà giustificarsi, nel concreto, l'applicazione della custodia in carcere, ove in positivo dovesse ritenersi l'inidoneità degli arresti domiciliari semplici a soddisfare le esigenze cautelari, ovvero potrà applicarsi quest'ultima più gradata misura, ove la carenza del mezzo di controllo sia ritenuta superabile e non pregiudizievole nell'ottica prevenzionale.
Corte di Cassione – Sezione VI penale – Sentenza 31 maggio 2016 n. 23011