Civile

Assegnazione posti auto nel condominio: non determina divisioni e può essere richiesta dal giudice

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di Mario Finocchiaro

L'assegnazione dei posti auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune, consentito alla assemblea del condominio. Tale regolamentazione, con relativa assegnazione di singoli posti auto ai vari condomini non determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario della cosa comune. In mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (o, addirittura, come nella specie, ove l'assemblea non era stata neppure costituita, trattandosi di fabbricato diviso in due appartamenti con adiacente cortile comune), la regolamentazione dell'uso della cosa comune bene può essere richiesta dal giudice e da lui disposta. Tutti questi chiarimenti in materia arrivano dalla sezione II civile della Cassazione con la sentenza 23118/2015.

L’assegnazione da parte dell’assemblea - Nel senso che in tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l'area cortilizia a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata, recentemente, Cassazione, sentenza 31 marzo 2015, n. 6573.

In un'ottica parzialmente diversa, peraltro, in precedenza, in altra occasione, si era affermato – dalla stessa S.C. - che costituisce innovazione,vietata ai sensi dell'articolo 1120 secondo comma Cc, e, come tale, affetta da nullità,l'assegnazione nominativa da parte del Condominio a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della seconda autovettura, in quanto tale delibera, da un lato, sottrae l'utilizzazione del bene comune a coloro che non posseggono la seconda autovettura e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune con animo domini, della relativa proprietà a titolo di usucapione, non essendo a tal fine necessaria l'interversione del possesso da parte del compossessore il quale, attraverso l'occupazione della relativa area, eserciti un possesso esclusivo,impedendo automaticamente agli altri condomini di utilizzarla allo stesso modo, Cassazione, sentenza 22 gennaio 2004, n. 1004.
Per il rilievo che l'assegnazione – tra gli aventi diritto – dei posti auto, nell'ambito di un condominio, può essere disposta dall'autorità giudiziaria, Cassazione, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3937, resa in sede di regolamento di competenza e che ha ritenuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto a esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso e uscita dallo stesso.

La regolamentazione dell’uso della cosa comune - In termini generali, nel senso che in tema di condominio negli edifici, la regolamentazione dell'uso della cosa comune, in assenza dell'unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'articolo 1102 Cc, il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri, Cassazione, sentenza 7 dicembre 2006 n. 26266 (in «Guida al Diritto», 2007, f. 1, p. 27, con nota di Sacchettini, Il godimento di parti comuni dell'edificio non può avvenire in modo differenziato) che ha confermato la pronuncia di merito che aveva annullato, per violazione dell'articolo 1102 Cc, una delibera assembleare che aveva attribuito il diritto di scegliere i posti auto nel garage condominiale - tra loro non equivalenti per comodità di accesso - a partire dal condomino titolare del più alto numero di millesimi.
Sulla legittimazione, infine, dell'amministratore del condominio a stare in giudizio nella controversia promossa dal singolo condomino per l'annullamento di una delibera assembleare di attribuzione dei posti auto su uno spazio comune, senza necessità che, al relativo giudizio, partecipino i condomini, i quali hanno soltanto la facoltà di intervenire, Cassazione, sentenza 17 luglio 2006, n. 16228.

Corte di cassazione - Sezione II civile – Sentenza 12 novembre 2015 n. 23118

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