Civile

Assegno bancario, verifiche semplificate in assenza di palesi anomalie

La Cassazione, ordinanza n. 23390 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una banca contro una assicurazione, ha chiarito che è sufficiente la corrispondenza delle generalità riportate sul documento con quelle indicate nel titolo

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di Francesco Machina Grifeo

Qual è lo sforzo di diligenza richiesto all’operatore bancario in caso di presentazione all’incasso di titolo non alterato o contraffatto mediante documento di identità anch’esso privo di alterazioni? La Cassazione, ordinanza n. 23390 depositata oggi, risponde al quesito affermando che in mancanza di significative anomalie è sufficiente la verifica della corrispondenza delle generalità contenute nel documento con quelle indicate nel titolo.

È stato così accolto il ricorso di un istituto di credito condannato in appello a restituire 5 mila euro a una assicurazione per aver pagato l’assegno alla persona sbagliata.

Secondo la Banca, infatti, non si poteva ravvisare alcuna responsabilità del cassiere, considerato che il titolo non presentava segni di alterazione e contraffazione ed era stato legittimamente negoziato in favore di un soggetto identificato e corrispondente dal punto di vista anagrafico al beneficiario indicato nell’assegno. A fronte di tali circostanze, dunque, il funzionario di banca non aveva alcun ulteriore obbligo di accertamento ai fini della identificazione del prenditore.

La Prima sezione ricorda che l’identificazione a mezzo di due documenti identificativi muniti di fotografia, pure raccomandata nella circolare ABI del 7 maggio 2001, non ha portata precettiva. Non è dunque necessario procedere al doppio scrutinio ai fini della individuazione del livello di diligenza qualificata nel caso di pagamento di assegno a soggetto non legittimato, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale.

Ciò posto, prosegue la decisione, “non si può non rilevare la fondatezza della censura riguardante la pronuncia impugnata che ha affermato la negligenza della condotta del cassiere per non aver effettuato ulteriori accertamenti circa l’identità del prenditore del titolo ed in particolare la verifica delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità risultate diverse da quelle del reale beneficiario (in particolare, il mancato controllo del codice fiscale, la mancata richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) unitamente agli altri elementi di fatto emersi nel corso del giudizio (la anomalia costituita dall’apertura di un conto corrente ad Opera (MI) da parte di un soggetto residente a Livorno)”.

Infatti, conclude la Cassazione, “è da rilevarsi che nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch’esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell’esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo”.

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