Lavoro

Assegno per i figli minori, entrano anche i professionisti

In G.U. il Dl 79/2021 che prevede, per il secondo semestre 2021, l'agevolazione per i redditi fino a 50mila euro

di Francesco Machina Grifeo

Anche per i professionisti si aprono le porte dell'assegno per i figli. Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 135 dell'8 giugno è infatti stato pubblicato il decreto-legge n. 79/2021 recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori". Il provvedimento in vigore per il secondo semestre dell'anno in corso - a decorrere dunque dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 - si applica ai nuclei familiari che "non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare" (previsto dall'articolo 2 del Dl 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1988, per i dipendenti e poi pensionati) e prevede il riconoscimento di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che "al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente di una serie di requisiti".

In primis, la condizione economica. Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) fino a 50mila euro. In quest'ultimo caso però gli importi sono piuttosto contenuti e sono pari 30 euro al mese per figlio, fino a due figli, ed a 40 euro dai tre figli in su (dunque per il 2021, 180 o 240 euro in tutto). Per chi ha un reddito fino a 7mila euro, invece, gli importi sono rispettivamente di 167,5 (fino a due figli) e 217,8 euro (oltre i due figli) al mese. Il che vuol dire 1.005 e 1.306 euro complessivi fino al termine dell'anno.

La tabella allegata al Dm è molto specifica e prevede uno scaglione diverso ogni 100 euro di reddito in più, a cui corrisponde un calo del bonus anche soltanto di un euro rispetto allo step precedente.

Per un reddito ISEE da 15.000 a 15.100 euro, per esempio, si ha diritto ad un assegno rispettivamente di 83,5 euro e di 108,6 euro. Da 20.000 a 20.100 gli importi scendono a 72,8 e 94,8 euro. Da 30.000 a 30.100 si arriva a 51,3 e 67,3 euro. Mentre raggiunta la soglia di 40.000 euro l'assegno non cresce più e rimane bloccato a 30,0 e 40,0 euro, per poi sparire sopra i 50mila euro. Infine, è prevista una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall'Inps nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per il 2021. La domanda andrà presentata in modalità telematica all'Inps oppure presso i patronati. Le modalità saranno indicare entro il 30 giugno sempre dall'Istituto di previdenza. La decorrenza della misura parte dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, però, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione avverrà mediante accredito su Iban o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'Iban di ciascun genitore. L'assegno che è compatibile col reddito di cittadinanza non concorre alla formazione del reddito.

Gli altri requisiti richiesti sono: essere un cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; pagare l'imposta sul reddito in Italia; avere domicilio e residenza in Italia e i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.

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