Assicurazione professionale, superflua la sentenza definitiva di condanna per l'indennizzo
Anche nel caso di condanna in primo grado del professionista assicurato scatta per la assicuratore l'obbligo di versare il dovuto indennizzo. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.14481/2020.
Il caso di specie trae origine dalla contestazione a carico di un professionista, un avvocato,di una condotta imperita realizzata nell' esecuzione di un incarico in precedenza conferitogli. Da tale contestazione conseguiva un procedimento che terminava con una sentenza di condanna al risarcimento del danno subito dall' assistito. Quest'ultimo agiva in giudizio ottenendo la condanna del professionista,per avere tenuto una condotta negligente e contraria alle buone pratiche vigenti nel settore.
A seguito di tale condanna il professionista si rivolgeva alla compagnia assicurativa, con la quale aveva in precedenza stipulato un contratto di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità professionale. L' assicurazione tuttavia rifiutava il versamento dell'indennizzo, fondando la propria posizione sulla mancata emissione di una sentenza definitiva che accertasse in via certa la responsabilità del professionista. In primo grado i giudici di merito ritenevano fondata la tesi difensiva della compagnia assicuratrice,di ben diverso avviso erano invece i giudici di secondo grado che condannavano la compagnia assicuratrice al versamento dell'indennizzo.
Il procedimento su impulso della compagnia assicurativa proseguiva in sede di cassazione. Eccepiva infatti la compagnia ricorrente l' assenza di ogni suo obbligo fondando la propria tesi difensiva sulla mancata emissione di una sentenza definitiva che accertasse in maniera certa ed inequivocabile la responsabilità del professionista. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con la sentenza qui in commento. La questione piuttosto delicata riguarda il contenuto dell'onere che sia assume una compagnia assicurativa con la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la responsabilità di un professionista.
In altri termini quale sarà il titolo necessario per ritenere configurabile l'onere per l'assicurazione di versare l 'indennizzo dovuto sara necessaria la presenza di una sentenza di carattere definitivo a sarà semplicemente sufficiente una semplice sentenza di primo grado. I giudici della corte suprema propendono per una soluzione che amplia la responsabilità della compagnia assicuratrice. Secondo gli ermellini infatti al fine di rendere attuale l'obbligo per l' assicuratore di corrispondere il versamento pattuito in via contrattuale è sufficiente una sentenza anche di carattere non definitivo. Nessuna norma prevede infatti che la responsabilità del professionista debba essere accertata in via definitiva. Nel caso di specie pertanto il ricorso non può che essere rigettato.
Corte di Cassazione - Sezione VI-3 - Sentenza 9 luglio 2020 n. 14481
La responsabilità dell’Asl non deve legittimare l’ingiustificato arricchimento del danneggiato
di Giampaolo Piagnerelli