Responsabilità

Assicurazione Rc, la prescrizione decorre da quando il terzo danneggiato chiede il risarcimento

La Cassazione con l'ordinanza 9245/2022 torna sul termine annuale della prescrizione

di Mario Finocchiaro

Il principio di cui all'articolo 2952, comma 4, Cc, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo da quando il terzo danneggiato - e non un qualsiasi terzo che effettui la denuncia in luogo del danneggiato per l'assicurazione per i danni - ha chiesto il risarcimento - e il relativo termine rimane sospeso fino all'accertamento del credito a mezzo di perizia contrattuale, trova applicazione nella assicurazione per la responsabilità civile. Nell'assicurazione contro gli infortuni il termine di prescrizione è annuale, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, Cc (divenuto biennale per le fattispecie successive alla entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 212 del 2012) e torna a decorrere, nel caso in cui alla tempestiva denuncia dell'assicuratore della non indennizzabilità dell'evento, dal giorno di tale comunicazione. Questo il principio espresso dalla III sezione della Cassazione con l'ordinanza 22 marzo 2022 n. 9245. Correttamente, ha osservato la S.C., nella specie il giudice di appello ha dichiarato prescritto il diritto all'indennizzo del danno da infortunio verificatosi nel 2001, essendo decorso oltre un anno tra tale comunicazione e la richiesta di pagamento della prestazione assicurativa.

I precedenti
Sempre nel senso che la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'articolo 2952, comma 4, Cc, in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile, Cassazione, sentenza 15 gennaio 2020, n. 541, che ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea.
Nel senso, peraltro, che nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 2952, comma 2, Cc fino alla conclusione della perizia a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno, Cassazione, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428, in Riv. Neldiritto, 2015, p. 487.

In caso di invalidità
Per l'affermazione, ricorrente in sede di legittimità, che in tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre - ex articolo 2952, comma 2, Cc - dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso, Cassazione, ordinanza 15 maggio 2020, n. 8973; sentenza 15 luglio 2016, n. 14420, in Assicurazioni, 2016, p. 567. (Sempre in questo senso, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invalidità ed è soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dall'articolo 2952, comma 2, Cc con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invalidità), tra le altre, Cassazione, sentenze 11 maggio 1994, n. 4596, nonché 17 aprile 1992, n. 4735, secondo la quale, nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell'infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 2952 Cc; pertanto, l'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti).

Sempre sulla decorrenza della prescrizione
Analogamente, per l'affermazione che in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, il termine di prescrizione per il diritto all'indennizzo inizia a decorrere dal momento in cui si stabilizzano i postumi di carattere permanente, Cassazione, sentenza 16 maggio 2008, n. 12411, in Foro it., 2009, I, c. 484.
Sempre nell'ottica delle pronunce sopra ricordate, in altre occasioni si è affermato, altresì, in termini generali .
- da un lato, che in materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi, Cassazione, sentenza 18 settembre 2014, n. 19660, in Assicurazioni, 2014, p. 665;
- dall'altro, che in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'articolo 2952 Cc, Cassazione, sentenza 22 febbraio 2002, n. 2587, che ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non aveva, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto de quo, atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come «fatto coperto dall'assicurazione» ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione;
- da ultimo, che la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona al momento in cui l'evento lesivo si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che è da questo momento, e non dall'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato ai sensi dell'articolo 2952 Cc a percepire l'indennizzo, Cassazione, 4 dicembre 1987, n. 12329.

La giurisprudenza costituzionale
Per la giurisprudenza costituzionale, nel senso che è manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2952 Cc, comma 2, nella parte in cui prevede il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti da contratti di assicurazione contro i danni., Corte cost., ordinanza, 24 maggio 2000, n. 153, in Arch. civ., 2000, p. 813.

Il merito
Per i giudici di merito:
- nel senso che per effetto della soppressione nel codice della navigazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di volo dei passeggeri, le assicurazioni per infortuni dei passeggeri non risultano oggi disciplinate dalla normativa speciale e, ai sensi dell'articolo 1885 Cc, soggiacciono alla disciplina del codice civile, anche in materia di prescrizione; trova quindi applicazione l'articolo 2952 Cc che, in relazione ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevede un termine di prescrizione biennale, Tribunale di Belluno, sentenza 21 aprile 2016, in Dir. trasporti, 2016, p. 563;
- per l'affermazione che in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la sottoposizione dell'assicurato a visita medica presso il medico fiduciario dell'impresa assicuratrice non ha alcun valore di riconoscimento di un ipotetico diritto risarcitorio in capo al periziando e non ha, quindi, alcun effetto interruttivo della prescrizione annuale ex articolo 2952, comma 2, Cc, Tribunale di Bolzano, sentenza 27 marzo 2003, in Responsabilità civile, 2004, p. 818, con nota di Letta L., Assicurazione privata infortuni: prescrizione ex articolo 2952, 2º comma, c.c. e visita medica dell'assicurato, eseguita a richiesta dell'assicuratore
- per il rilievo che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo da parte dell'infortunato contro l'istituto assicuratore decorre non dalla data dell'evento ma da quella in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza della reale entità delle lesioni invalidanti, Pretura di Catania, sentenza 5 luglio 1997, in Arch. civ., 1998, p. 712.

Ancora sul decorso della prescrizione
In margine al decorso della prescrizione, nell'assicurazione della responsabilità civile, si è osservato, tra l'altro:
- è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, Cc, integrando comunicazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del gip, con indicazione nell'oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta «per le competenze del caso», Cassazione, sentenza 23 agosto 2018, n. 20975,
- in caso di assicurazione della responsabilità civile contratta dal datore di lavoro per gli infortuni dei suoi dipendenti nel senso che non concreta richiesta di risarcimento valida ai sensi dell'articolo 2952, comma 3, Cc, la nota con la quale l'Inail comunica al datore di lavoro che gli richiederà il rimborso della non indicata somma che esso istituto (in futuro) sarà obbligato a versare ad un dipendente infortunato, Cassazione, sentenza 17 giugno 1996, n. 560, in Diritto ed economica assicurazione, 1997, p. 321, con nota di Zanchetta R., Prescrizione ed interesse ad agire in materia assicurativa.
- in materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'articolo 2952, comma 4 Cc, l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo, Cassazione, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17543;
- in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'articolo 2935 Cc, derogato, in materia assicurativa, dall'articolo 2952 Cc, Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25430, che, in applicazione del principio, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto del responsabile nei confronti dell'assicuratore assumendo quale dies a quo per la sua decorrenza le richieste di risarcimento formulate dagli eredi della vittima e non il momento nel quale, accertata in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa ed il responsabile, l'evento lesivo si era tradotto in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa;
- premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario, Cassazione, sentenza 13 marzo 2013, n. 6296;
- nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato, Cassazione, sentenza 30 gennaio 2006, n. 1872;
- a norma dell'articolo 2952 c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione, anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne dalla responsabilità nei confronti del terzo per il comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio, è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto, Cassazione, sentenza 7 gennaio 2004, n. 50 , in Foro it., 2004, I, c. 1451
- in tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del comma 3 dell'articolo 2952 Cc, dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso., Cassazione, sentenza 9 maggio 2001, n. 6426;
- nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il terzo danneggiato promuova un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria, il termine di prescrizione resta sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza, Cassazione, sentenza 23 novembre 2000, n. 15149, in Danno e responsabilità, 2001, p. 940.

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