Assicurazione Rca, azione diretta nel caso di danno per sinistro avvenuto in area privata ma equiparata ad una strada di uso pubblico
Lesioni colpose - Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Luogo privato del sinistro - Aree equiparate alle strade di uso pubblico ex art. 1 L. 9930/1969 - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile
La natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sè incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta già contemplata dalla legge n. 990/1969. L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.
Corte di Cassazione, pen., sez. IV, sentenza del 22 luglio 2022, n. 29016
Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - In genere azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile - Spettanza - Condizioni - Luogo del sinistro - 'Aree equiparate alle strade di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge n. 990 del 1969 - Nozione - Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa).
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 28 giugno 2018 n. 17017
Contratti singoli - Contratti tipici - Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Circolazione dei veicoli a motore - Applicabilità legge n. 990 del 1969 - Spazi ed aree aperte al pubblico - Natura pubblica e privata - Irrilevanza - Uso pubblico della strada
Ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l'incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all'uso di un pubblico indifferenziato).
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 6 giugno 2006 n. 13254
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