Lavoro

Associazioni sportive, il mero rappresentante non risponde dei crediti dei dipendenti

La Cassazione, sentenza 25976/2020, chiarisce che rispondono direttamente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione

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di Francesco Machina Grifeo

I meri rappresentanti dell’associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni verso i dipendenti, potendo i creditori rivalersi sul fondo comune. A rispondere direttamente, invece, sono coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell’associazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n.  25976 depositata il 16 novembre 2020, accogliendo parzialmente (e con rinvio) il ricorso presentato da un Associazione sportiva dilettantistica di Rieti, tramite il suo rappresentante legale, ed in proprio dal Presidente e dal Vicepresidente.

La Corte di appello di Roma aveva condannato in solido gli attuali ricorrenti al pagamento di 35mila euro a favore di un collaboratore dell’Asd riconoscendogli la qualifica di lavoratore subordinato. La Sezione Lavoro ha però accolto il ricorso del Presidente e legale rappresentante dell’Associazione che aveva lamentato la carenza del presupposto di legge: l’aver agito in nome e per conto dell’associazione, considerato che alla assunzione aveva proceduto esclusivamente il vicepresidente.

“L'art. 38 del codice civile – si legge nella decisione - prevede, allo scopo di contemperare l'autonomia patrimoniale dell'associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che ‘Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune’ e per altro verso che ‘Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Ne consegue, continua il ragionamento, che “i (meri) rappresentanti dell'associazione (nella specie il presidente) non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall'associazione, potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art.37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione (nella fattispecie pacificamente il vicepresidente)”.

“Il principio dell'irrilevanza della sola carica di legale rappresentante – conclude la decisione - è confermato dalla responsabilità sussistente anche per i rappresentanti dell'associazione che abbiano tuttavia di fatto gestito il rapporto di lavoro”.

 

 

 

 

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