Autobus, resistenza a pubblico ufficiale per chi aggredisce il controllore
Quando il controllore accerta l'infrazione, identifica il soggetto privo del titolo di viaggio e redige il relativo verbale esercita le funzioni di un pubblico ufficiale perché agisce con poteri autoritativi e certificativi. Pertanto, la condotta di colui che usi violenza nei suoi confronti per evitare la sanzione integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 del codice penale. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 491/2019 del Tribunale di Vicenza.
I fatti - Protagonista della vicenda è un ragazzo che, mentre si trovava a bordo di un autobus, veniva sorpreso dai controllori in assenza del titolo di viaggio. Nel tentativo di non farsi irrogare la sanzione amministrativa, il ragazzo cercava prima di uscire dall'autobus e, non riuscendoci, colpiva e spintonava i controllori sino al momento della firma del verbale di contestazione. Intervenuti i Carabinieri sul posto, il ragazzo veniva poi processato per direttissima per rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il controllore è un pubblico ufficiale - Assodato lo svolgimento dei fatti, il Tribunale condanna il ragazzo per il delitto commesso e spiega bene come la figura dell'accertatore dei titoli di viaggio debba essere considerata a tutti gli effetti quale pubblico ufficiale, soggetto passivo del reato ex articolo 337 cod. pen.. Ebbene, afferma il giudice, il controllore di un'azienda di trasporto riveste tale qualifica soggettiva quando procede all'accertamento dell'identità personale del soggetto non munito di biglietto, alla contestazione della violazione e alla redazione del verbale. Ciò in quanto la qualifica di pubblico ufficiale, ex articolo 337 cod. pen., deve essere riconosciuta a «quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi». Inoltre, nel caso di società per azioni, possono essere considerati pubblici ufficiali i soggetti inseriti nella struttura organizzativa «quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici».
Ciò posto, nella fattispecie, il reato è perfettamente integrato, in quanto ad essere aggrediti sono stati dei soggetti inseriti all'interno di una organizzazione che gestisce un servizio pubblico, durante l'espletamento delle funzioni di accertamento, di identificazione e di contestazione.
Tribunale di Vicenza - Sezione penale - Sentenza 16 aprile 2019 n. 491