Automobili, la diagnostica di bordo deve essere accessibile alle officine indipendenti
La Corte Ue, sentenza nella causa C 296/22, Carglass® contro “FCA”, ha chiarito che i produttori devono dare l’accesso alle Obd
Gli operatori indipendenti attivi nella riparazione e manutenzione delle auto devono avere “accesso senza restrizioni alle informazioni necessarie per svolgere le loro attività”. In sostanza si tratta della diagnostica di bordo (Obd), la chiave per conoscere i dati essenziali dell’auto contenuti nelle centraline elettroniche a cui fino ad oggi avevano accesso soltanto i produttori. La Corte Ue, sentenza n. 5 ottobre 2023 (nella causa C 296/22) a favore di Carglass® e del network di riparazione tedesco ATU (Auto-Teile-Unger) contro Fiat Chrysler (FCA Italy SpA – “FCA”), ha aperto la strada per tutte le officine di riparazione non collegate al circuito dei produttori.
L’obbligo, per i costruttori di veicoli di consentire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD nonché a quelle sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 ), si legge nella decisione, “comprende l’obbligo di consentire agli operatori indipendenti di elaborare e sfruttare tali informazioni senza essere soggetti a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento”.
Infatti, subordinare l’accesso alle informazioni a condizioni non contenute nel regolamento “rischierebbe di diminuire il numero di riparatori indipendenti aventi accesso a tali informazioni, con il potenziale effetto di ridurre la concorrenza sul mercato dei servizi” nonché, pertanto, “l’offerta ai consumatori”. Per di più, prosegue la decisione, “se i costruttori potessero limitare a loro piacimento l’accesso al flusso di dati diretto del veicolo, essi potrebbero subordinare l’accesso a detto flusso a condizioni tali da renderlo, in pratica, impossibile”.
Ne consegue che condizioni di accesso alle informazioni (di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858), diverse da quelle stabilite da tale regolamento, quali un collegamento dell’attrezzatura diagnostica, via Internet, a un server designato dal costruttore o una previa registrazione degli operatori indipendenti presso detto costruttore, non sono ammesse dal regolamento in parola.
Dunque, per la Corte di Lussemburgono, l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento 2018/858, in combinato disposto con l’allegato X, deve essere interpretato nel senso che esso “osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni OBD, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento”.
Carglass®, in una nota, ricorda infatti che sempre più servizi aftermarket, inclusa la ricalibrazione dei Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) in seguito alla sostituzione del parabrezza o alla risoluzione dei problemi indicati da una spia, ormai richiedono l’accesso a un flusso di dati dell’auto. Mentre vi sono alcuni produttori che ostacolano l’accesso, creando difficoltà tecniche e richiedendo il pagamento di diritti di licenza.