Autonomia del giudizio di prevenzione dal procedimento penale
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni.
In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 3 dicembre 2021, n. 44930
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Revoca, modificazione o sospensione - Confisca di prevenzione - Giudicato assolutorio penale - Causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Automatismo - Esclusione.
In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza 17 luglio 2019 n. 31549
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Giudicato assolutorio - Rilevanza - Possibilità di valutazione autonoma dei fatti accertati - Limiti.
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 9 maggio 2019 n. 19880
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Misure di prevenzione personali - Elementi di prova desunti da procedimento penale non ancora definito o definito con sentenza irrevocabile di assoluzione - Applicazione della misura - Possibilità.
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 18 febbraio 2016 n. 6636
Mantenimento dei figli: l’adempimento parziale integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
a cura della Redazione Diritto
Diligenza del buon padre di famiglia per il danneggiante assicurato nell’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.
a cura della Redazione Diritto
Patrocinio a spese dello Stato: falsità ed omissioni nell’istanza di ammissione
a cura della Redazione Diritto