Civile

Autovelox: legittima la distanza di 250 metri tra cartellonistica e la pattuglia di polizia che rileva l'infrazione

Non si deve rispettare la distanza di un chilometro, prevista solo per i rilevamenti automatici

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di Giampaolo Piagnerelli

L'autovelox mobile utilizzato dalla polizia stradale deve essere collocato a una distanza consona dal segnale che ne annunci la presenza e che, quindi, permetta al guidatore di adeguarsi alla velocità prevista nel tratto di strada. Nella fattispecie la Cassazione (ordinanza n. 26959/22) ha ritenuto corretta la distanza di 250 metri tra il cartello che indica la presenza della macchinetta e la pattuglia che di fatto ha rilevato la velocità. Il conducente, che procedeva alla velocità di 113 km/h rispetto ai 90 consentiti, ha rilevato come la distanza tra apparecchio e cartello dovesse essere di un chilometro. Ma sul punto i Supremi giudici hanno precisato che solo per i dispositivi completamente automatici è prevista la distanza di mille metri. Nel caso in esame il rilevamento elettronico, alla luce di quanto incontestatamente accertato dal giudice di merito, è stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare, per cui non doveva essere rispettato il limite di un chilometro (così come previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 120/2010), dovendosi piuttosto ritenere sufficiente per il tipo di strada in cui era stato eseguito l'accertamento (strada extraurbana principale) osservare una distanza solo "adeguata" da punto di installazione della macchinetta a quello della cartellonistica che ne annunciava la presenza. Quindi nella fattispecie i Supremi giudici hanno ritenuto che la distanza di 250 metri tra le due "postazioni" fosse idonea a rendere edotti gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento della velocità e quindi di adeguarsi alla velocità prevista ed evitare, così, la sanzione amministrativa.

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