Avvocati, per i redditi sotto soglia scatta l'obbligo della Gestione separata Inps
Per la Cassazione, sentenza n. 26021/20, l'obbligo sussiste per gli avvocati che hanno versato alla Cassa il contributo integrativo come iscritti agli albi
Anche il legale sotto soglia per l'iscrizione alla Cassa forense (secondo le previsioni regolamentari del 2009-10) non sfugge all'obbligo di copertura assicurativa, che si estrinseca nell'iscrizione alla gestione separata Inps. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26021 depositata il 17 novembre, accogliendo il ricorso dell'Istituto di previdenza pubblico.
La Corte di appello di Palermo, invece, aveva bocciato il ricorso dell'Inps confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, e l'insussistenza del debito contributivo. Il caso riguardava un libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Palermo ma non alla Cassa forense per il mancato conseguimento del reddito minimo per l'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente.
Secondo l'Istituto ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione presso a Gestione separata Inps per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, "seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo".
Per la VI Sezione civile il motivo è fondato. La sentenza ricorda un precedente della Sezione lavoro (n. 32608 del 2018) che ha affrontato la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso Inps degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi.
In quella occasione era stato chiarito che "il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione". "Tale obbligo - proseguiva la decisione - viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento".
In definitiva, conclude la Corte, per il principio dell'universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria "sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio".