Professione e Mercato

Avvocati: la pec professionale diventa anche personale

Il Mimit e l’Agid chiariscono che il domicilio digitale INI-PEC di avvocati e professionisti viene riversato automaticamente nel registro INAD. Ecco cosa cambia, tempi e diritti di modifica

di Marina Crisafi

Il 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) hanno pubblicato una nota congiunta che illustra una novità rilevante: il domicilio digitale (casella PEC) dei professionisti iscritti all’INI-PEC viene automaticamente trasferito (riversamento autoritativo) anche nel registro INAD.

Il quadro normativo e i registri interessati

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come noto prevede due indici:

  • INI-PEC: l’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi, istituito presso il MIMIT. In esso confluisce la PEC comunicata ex lege dagli Ordini;
  • INAD: l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese realizzato e gestito da Agid.

L’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla legge come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dall’ordine a cui il professionista appartiene, mentre quella in INAD risulta facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente, facendo eccezione, quanto previsto dall’art. 6-quater, comma 2 del CAD.

Alla luce di tale disposizione, spiega la nota, il domicilio digitale del professionista in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, assumendo valore di domicilio digitale personale e utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale relative alla sfera privata.

Procedura: tempistiche e possibilità di intervento

Secondo le linee guida AgID, il domicilio digitale trasferito in INAD:

  • Rimane provvisoriamente registrato, ma non pubblicato, per 30 giorni, durante i quali il professionista può accedere all’informativa sul trattamento dei dati personali;
  •  Nel corso di questi 30 giorni, il professionista può modificare il domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del CAD;

- Trascorsi 30 giorni senza variazioni, AgID provvede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale in INAD che il professionista utilizzerà per comunicazioni aventi valore legale e correlate alla sfera privata (e dunque quale persona fisica e non come professionista).

Rimane fermo il diritto, per il professionista, dopo la pubblicazione, di modificare o cessare il proprio domicilio digitale nell’INAD.

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