Civile

Avvocato antistatario, il titolo esecutivo legittima alla registrazione dell’ordinanza

Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6267 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

“Laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.”. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 6267 depositata oggi, aggiungendo che ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso”.

Nel caso specifico, la Commissione Tributaria Regionale ha accertato che il legale aveva azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore antistatario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro. L’ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore le somme dichiarate dovute, nonché al difensore le spese di lite.

Dal titolo esecutivo, dunque, deriva la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell’ordinanza e quindi anche al suo pagamento. Pertanto, anche se le spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, il procuratore distrattario è tenuto a pagare adempiendo l’obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale.

Il procuratore antistatario, come chiarito da Cassazione 31232/2021 (tra le stesse parti), è titolare dell’obbligazione tributaria, in quanto l’ordinanza ex articolo 553 c.p.c. prevedeva il pagamento di una somma con distrazione in favore del procuratore. Il pagamento dell’imposta di registrazione costituisce, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell’obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriva un diritto di regresso del procuratore antistatario. Si tratta di una interpretazione conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l’obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico.

La Suprema corte, infine, ricorda che sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa. E che tale concetto deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. E questo perché la finalità della norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.

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