Avvocato, l’onere probatorio per il contratto di patrocinio e la procura ad litem
Avvocato - Responsabilità professionale - Contratto di patrocinio - Prova da parte del cliente - Ricorso in cassazione - Ulteriore mandato - Necessità – Esclusione
Qualora il cliente abbia fornito la prova della conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico all'avvocato di proporre azione in giudizio in primo ed in secondo grado, non è necessario il conferimento di ulteriore mandato per agire in sede di legittimità, della cui prova sia gravato il cliente. La sola circostanza che questi non abbia rilasciato la procura speciale richiesta allo scopo non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso, gravando sull'avvocato l'onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno ricorso per cassazione avverso la sentenza sfavorevole di secondo grado e di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell'omessa impugnazione, nonchè l'onere di provare di non aver agito in sede di legittimità per fatto a se' non imputabile (quale il rifiuto di impugnare o di sottoscrivere la procura speciale da parte del cliente) ovvero per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale.
• Corte di Cassazione, Sszione III, sentenza 23 marzo 2017 n. 7410
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Avvocato - Contratto di patrocinio - Responsabilità professionale per mancata riassunzione di giudizio interrotto - Necessità di dismettere il mandato per conflitto di interessi - Irrilevanza - Condizioni.
Incorre in responsabilità professionale l'avvocato che abbia omesso di provvedere alla riassunzione di un giudizio interrotto, pur quando abbia rappresentato la necessità della sua sostituzione per sopraggiunto conflitto d'interessi con l'altra parte del giudizio, allorché abbia, nella sostanza, continuato a svolgere attività defensionale sulla base del contratto di patrocinio stipulato con il cliente, per la cui conclusione non occorre il rilascio della procura “ad litem”, necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 luglio 2015 n. 13927
Arti e professioni intellettuali - Avvocato - Avvocato (in genere) - Procura ad litem - Contratto di patrocinio - Negozio bilaterale - Mandato - Schema pattizio - Contratti con ente pubblico - Requisiti formali
Mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il cosiddetto contratto di patrocinio è un negozio bilaterale con il quale il professionista è incaricato, secondo lo schema pattizio proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 luglio 2015 n. 15454
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere - Procura “ad litem” e contratto di patrocinio - Nozione - Differenza - Conseguenze.
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura “ad litem” è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, come presupposto di riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 agosto 2014 n. 18450
Difensore - Rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem - Rapporto di patrocinio - Distinzione - Conferimento dell'incarico da parte del terzo - Prova - Necessità.
La distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2013 n. 26060