Penale

Avvocato sbaglia pec e non partecipa all'udienza? La responsabilità è solo sua

Per la Cassazione, il difensore che erra nell'indirizzo pec e nelle tempistiche per partecipare all'udienza è l'unico responsabile ex art. 182 cpp

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di Marina Crisafi

L'avvocato sbaglia indirizzo pec e si perde l'udienza? La responsabilità è tutta sua. Lo ha affermato la seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 24280/2021.

La vicenda
Nella vicenda, il tribunale de L'Aquila confermava l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Avezzano con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per rapina impropria e per il reato ex art. 617 quater c.p.
L'uomo ricorre al Palazzaccio deducendo, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza poiché l'udienza era stata tenuta in assenza di contraddittorio nonostante la difesa avesse più volte chiesto di parteciparvi in modalità videoconferenza.
Il difensore dell'indagato, in particolare, lamenta: di aver più volte inoltrato il proprio indirizzo al recapito pec indicato, ma l'indirizzo non è risultato valido; di aver contattato telefonicamente la cancelleria del tribunale per comunicare la propria intenzione di partecipare all'udienza senza ottenere risposta, per cui l'udienza veniva celebrata in sua assenza.
Da qui, la nullità, deduce ancora l'avvocato, dell'ordinanza impugnata, poiché lo stesso non è stato posto in condizioni di comunicare la propria intenzione di partecipare all'udienza né di prendervi parte.

La decisione
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti di causa emerge, invece, scrivono i giudici, che il difensore, ritualmente avvisato che per partecipare all'udienza avrebbe dovuto inviare almeno 48 ore prima dell'udienza il proprio recapito all'indirizzo indicato dalla cancelleria, ha inviato, peraltro solo 24 ore prima dell'udienza, la richiesta all'indirizzo sbagliato.
Tale divergenza tra i due indirizzi emerge ictu ocull dal confronto tra il decreto di fissazione dell'udienza e l'avviso di mancato recapito della comunicazione del difensore, in cui viene attestato che la comunicazione era diretta ad indirizzo inesistente.
È evidente, dunque, conclude la S.C., "che la conseguente mancata partecipazione del difensore all'udienza di convalida a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo della cancelleria nella missiva con cui chiedeva di partecipare a distanza ricade esclusivamente sulla responsabilità del difensore che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., non può dolersi della nullità cagionata per l'omesso contraddittorio, avendola lui stesso provocata".

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