Avvocatura dello stato, mandato non necessario per la difesa facoltativa di enti pubblici
Enti pubblici – Rappresentanza e difesa facoltativa - Avvocatura dello stato – Necessità di mandato – Non sussiste.
Non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, in tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, l'ente rilasci uno mandato specifico all'Avvocatura medesima, né è necessario che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, poiché gli articoli 1 e 45 del il Regio Decreto n. 1611 del 1933, articoli 1 e 45 escludono che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza del 19 ottobre n. 22675
Avvocatura dello stato – Enti pubblici - Rappresentanza e difesa facoltativa – Mandato all'Avvocatura - Esclusione.
In tema di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611 del 1933 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 l. n. 103 del 1979. Ne consegue che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, pure nella forma dell'impugnazione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso medesimo.
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza 3 settembre 2018, n. 21557
Enti pubblici - Avvocatura dello stato - Rappresentanza e difesa facoltativa - Mandato - Esclusione.
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi, sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte "intra moenia" dalla previsione dell'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione "iuris ed de iure" di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole di formazione del consenso stesso.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6228
Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - Avvocatura dello stato - Mandato - Esclusione - Fattispecie
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacché, a norma dell'art. 45 del r.d. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato r.d., a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 quarto comma, d.lgs. n. 165 del 1999).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 11 novembre 2005, n. 22021
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