Penale

Balneari, abuso d’ufficio per la concessione suppletiva su area occupata abusivamente

L’ampliamento non è giustificato dall’essere l’area contigua a quella già gestita dal titolare. È comunque preclusa se scatta il presupposto della decadenza dell’iniziale concessione

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di Paola Rossi

Esprime il dolo del concorso nel reato di abuso d’ufficio l’ingiustificata astensione del responsabile comunale del settore del Demanio marittimo sull’approvazione della concessione balneare “supplettiva” relativa ad area occupata abusivamente a favore del responsabile dell’abuso. Rileva anche la circostanza che il pubblico ufficiale avesse in precedenza irrogato le sanzioni amministrative contro l’autore dell’abuso, senza però ordinargli lo sgombero dell’area e la sua messa in pristino.

La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 34417/2024, ha accolto il ricorso della Procura contro la decisione del Tribunale che confermava il diniego del Gip di applicazione della misura cautelare del sequestro dell’area.

La Cassazione aderisce al ricorso del procuratore dove contestava la mancata presa d’atto da parte del tribunale che l’astensione del responsabile del settore demaniale fosse ingiustificata. Ma soprattutto che proprio lo stesso pubblico ufficiale aveva sanzionato in precedenza il titolare dell’originaria concessione, per il mancato pagamento dei canoni e per l’occupazione illegittima di ulteriore arenile, che era lo stesso spazio oggetto della concessione suppletiva successivamente deliberata. Il responsabile dell’ufficio - per quanto si fosse fatto sostituire dal proprio vice nel deliberare l’ampliamento della concessione - aveva comunque mancato di rilevare l’intervenuta decadenza del titolare.
La dichiarazione di decadenza ove ricorrano i presupposti non è esercizio di un potere discrezionale dell’ente comunale a fronte del mancato pagamento dei canoni e di attività abusive. Illeciti che avrebbero invece obbligato il responsabile dell’ufficio a ordinare lo sgombero dell’area occupata sine titulo e la sua messa in pristino.

Quindi intervenuti già gli elementi per l’obbligatoria dichiarazione di decadenza del titolare a questi, con successiva delibera, veniva di fatto estesa la concessione all’area sulla quale aveva commesso l’abuso. Da ciò è evincibile il concorso nell’abuso d’ufficio del titolare dell’ufficio per quanto egli si fosse astenuto dal partecipare all’approvazione dell’atto amministrativo che estendeva il diritto del concessionario conferendogli di fatto un indebito vantaggio quando doveva invece essere già dichiarato decaduto.

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