Responsabilità

Banca: concorso di colpa per il correntista che non denuncia movimenti illeciti sul suo libretto

Il correntista, posto in condizione di avvedersi delle operazioni illecite, non ha mai reagito per quasi due anni, con ciò determinando un concorso del creditore nel causare il danno

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di Giampaolo Piagnerelli

Il correntista ha un concorso di colpa quando è a conoscenza delle manovre illecite eseguite al dipendente di banca sul suo libretto e non provvede a denunciare le scorrettezze. A precisarlo la Cassazione con l'ordinanza n. 5638/22.

La vicenda. Venendo ai fatti un soggetto ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la banca a pagare in suo favore la somma di "solo" 17mila euro a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'abusivo prelevamento di fondi da un libretto di deposito e risparmio a opera di un dipendente della banca. La Corte d'appello - a parziale discolpa dell'istituto di credito - ha evidenziato come le operazioni abusive del dipendente di banca erano state annotate sul libretto di deposito nel corso del tempo, senza che il correntista, posto in condizione di avvedersi delle stesse, avesse mai reagito per quasi due anni, con ciò determinando un concorso del creditore nel causare il lamentato danno. Il correntista ha proposto ricorso di legittimità lamentando di aver subito un maggior danno rispetto a quello liquidato. Ma i Supremi giudici hanno ricordato che il concorso di colpa per inerzia non si fonda affatto, sulla sola verifica delle annotazioni sul libretto, ma principalmente sull'idoneità delle operazioni illecite a essere scoperte dal correntista, recatosi personalmente in banca per operare in proprio sul libretto di deposito anche dopo i primi consistenti prelevamenti, non potendo non accorgersi delle manovre illecite eseguite.

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