Bancarotta fraudolenta impropria anche nel caso di semplice aggravamento dello stato di dissesto
Nota a Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 10 luglio 2024, n. 27471
Si configura il reato previsto dall’art 223 comma 2 n. 1 L.F. ( Bancarotta societaria od impropria ) anche nel caso di semplice aggravamento del dissesto societario.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 10 luglio 2024, n. 27471
Il caso di specie trae la propria origine dalla sentenza di condanna emessa da parte della Corte di Appello di Brescia per il reato previsto dall’art. 223 comma 2 n.1 L.F. in relazione all’articolo 2621 Codice Civile. Nel caso di specie la responsabilità era stata ascritta all’imputato sulla base della pregressa esposizione, compiuta nella sua qualità di amministratore di fatti non rispondenti al vero nel contenuto di un bilancio, condotta che aveva aggravato il dissesto societario e determinato la succesiva dichiarazione di insolvenza.
Ricorreva il difensore dell’imputato deducendo in apposito motivo di ricorso l’errata applicazione della legge penale sostanziale.
Osservava la tesi difensiva come la condotta contestata all’imputato ed accertata nel corso del procedimento, non costituiva la causa esclusiva dello stato di dissesto già presente al momento della sua realizzazione ma più semplicemente uno dei fattori di aggravamento di uno stato di crisi già manifestatosi nella situazione della società all’interno della quale, il suo assistito svolgeva la sua funzione di amministrtore.
Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della Corte di cassazione con il provvedimento qui in commento.
Gli ermellini confutano la tesi difensiva rigettando il ricorso.
Alla loro conclusione i giudici della Corte di cassazione giungono sulla base di un esame del contenuto dell’ art. 223 comma 2 n.1 L.F.
La disposizione di cui sopra configura un illecito penale che trova compiuta realizzazione sulla base di una condotta posta in essere da parte dell’amministratore che costituisca uno dei reati societari indicati nel contenuto della stessa disposizione e tra i quali vi rientra anche quello di false comunicazioni sociali previsto dall’art.2621 Codice Civile, contestato nel caso di specie che abbia determinato uno stato di dissesto della società e la conseguente dichirazione di insolvenza della persona giuridica.
In sintesi si configura il reato di bancarotta societaria od imprpria nel caso in cui una condotta sanzionata come reato societario commessa da un soggetto dotato di una particolare qualifica quale ad esempio quella di amministratore abbia determinato uno stato di dissesto nella persona giuridica.
Il rapporto tra condotta costituente reato societario e stato di dissesto viene descritto in due diverse forme. L’art.223 comma 2 n.1 L.F. prevede infatti che il reato si configuri qualora la condotta abbia cagionato lo stato di dissesto ovvero vi abbia comunque concorso. La prima prevede che si configuri il reato nel caso in cui la condotta criminosa abbia determinato lo stato di crisi della società ovvero nell’ipotesi in cui la condotta sia stata la ragione esclusiva della successiva dichiarazione di insolvenza della persona giuridica.
Tuttavia il reato di bancarotta societaria od impropria può trovare compiuta realizzazione anche nel caso in cui la condotta illecita sia stata una delle cause dello sviluppo dello stato di dissesto della persona giuridica.
Tuttavia la norma non precisa in alcun modo se l’illecito possa ritenersi configurabile nel solo caso in cui la condotta abbia agito su di una situazione societaria priva di dissesto ovvero sia stata realizzata in una situazione caratterizzata da uno stato di crisi già presente e ne abbia accentuato la presenza.
Gli ermellini con la sentenza qui in commento, risolvono la questione sulla base dell’interpretazione più rigorosa della normativa volta ad attribuire rilievo penale anche alle condotte che abbiano semplicemente aggravato uno stato già presente.
In assenza infatti di una precisa indicazione legislativa che porti a propendere per una soluzione o per l’altra i giudici della Corte di cassazione ritengono configurabile il reato di bancarotta societaria od imprpria anche nell’ipotesi in cui la condotta criminosa posta in essere da parte dell’amministratore si limiti semplicemente ad aggravare uno stato di crisi già presente. Nel caso di specie pertanto pare configurabile la responsabilità del ricorrente le cui argomentazioni difensive per quanto sopra visto risultano infondate.