Il comportamento negligente dell’amministratore che non custodisce adeguatamente i beni aziendali e ne consente il deterioramento non può integrare la condotta tipica della bancarotta fraudolenta distrattiva, in quanto tale fattispecie richiede il dolo e non può essere ravvisata in un contegno sostanzialmente colposo.

E parimenti la mera circostanza che l’amministratore di una società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate non è sufficiente da sola a dimostrare la sussistenza del delitto...

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