Bancarotta fraudolenta se manca la prova sull'effettivo utilizzo dei beni aziendali
Bancarotta fraudolenta configurabile se manca la prova relativa all'effettivo utilizzo dei beni aziendali. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 49136/2019 depositata il giorno 3 dicembre 2019.
Il caso di specie - Il caso di specie trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. Si trattava in particolare dell' amministratore di una società condannato per avere distratto una parte dei beni aziendali, tanto da sottrarli alla loro funzione di garanzia della ragioni di eventuali creditori della persona giuridica. Ad avviso dei giudici di merito dall'accertamento di tale condotta conseguiva la configurabilità della condotta criminosa sanzionata dall' articolo 216, comma 1, n.1 della legge fallimentare.
L'imputato, tuttavia ritenendosi leso nei propri diritti, ricorreva allora per cassazione con apposito atto del proprio legale, ove vi deduceva che nulla gli poteva essere contestato né tantomeno il reato di bancarotta fraudolenta,erroneamente ritenuto sussistente nel caso di specie, da parte dei giudici di merito.
In particolare osservava il ricorrente nella propria tesi difensiva, di non aver mai distratto i beni facenti parte del capitale sociale tanto da non farne venir meno la loro funzione di garanzia alle ragioni di eventuali creditori della persona giuridica che avrebbero potuto ottenere il pagamento di eventuali crediti sui beni costituenti il capitale sociale.
Dopo aver compiuto il proprio corso il procedimento veniva deciso dagli ermellini con la sentenza qui in commento.
Il reato di bancarotta fraudolenta - La questione di una certa importanza riguarda un reato di frequente applicazione nel corso delle procedure fallimentari; l'illecito di bancarotta fraudolenta può consistere infatti (in una delle sue configurazioni ai sensi del n. 1 comma 1 articolo 216 della legge fallimentare) in una condotta distrattiva dei beni facenti parte del capitale sociali tanto da farli venir meno alla loro funzione di garanzia delle ragioni dei creditori sociali, in fase applicativa pertanto diviene necessario delimitare con esattezza i contorni della condotta criminosa definendo quando si possa ritenere sussistente la distrazione dei beni della persona giuridica.
Tale condotta deve in particolare estrinsecarsi in un comportamento che determini l'impossibilità di reperire i beni sociali, così da ledere in maniera definitiva le ragioni di eventuali creditori della persona giuridica.
In un solo modo osservano i giudici della Corte suprema di cassazione è possibile che venga meno la responsabilità del soggetto al quale è imputabile l'attività di distrazione, si tratta dell 'ipotesi in cui esso dà prova che i beni siano stati destinati a un fine legittimo e conferente con la funzione loro assegnata dalla normativa.
In tale caso non si potrà dare corso alla contestazione del reato di bancarotta fraudolente venendo meno i presupposti oggettivi.
La responsabilità dell'imputato - Nel caso di specie l'imputato era sicuramente responsabile per due ordini di motivazioni: relativa alla sua posizione in seno alla persona giuridica e alla mancanza della prova circa una legittima destinazione dei beni dei quali era stata contestata la distrazione.
Infatti al momento dell'esecuzione della procedura fallimentare l'amministratore svolgeva tale funzione nei confronti della società della quale era stato dichiarato il fallimento e proprio per tale posizione avrebbe dovuto avere un compito di tutela del capitale sociale in modo da garantirne l'integrità e la salvaguardia, invece egli aveva tenuto una condotta palesemente contraria.
Cassazione -Sezione V penale -Sentenza 3 dicembre 2019 n. 49136