Penale

Bancarotta, il fulcro sarà la colpa grave

La commissione di riforma del penale fallimentare sta arrivando alla conclusione dei lavori, fissata per fine mese, e si delineano gli interventi. L’occasione per fare il punto è stata offerta dal convegno dell’Ordine dei dottori commercialisti di Siena e dall’Unione locale dei giovani commercialisti

di Giovanni Negri

Bancarotta semplice da rivedere, come pure quella da reato societario. La commissione di riforma del penale fallimentare sta arrivando alla conclusione dei lavori, fissata per fine mese, e si delineano gli interventi. L’occasione per fare il punto è stata offerta dal convegno dell’Ordine dei dottori commercialisti di Siena e dall’Unione locale dei giovani commercialisti, dove a una parte dedicata soprattutto a fare il punto, sul piano civile, alle novità già operative, se ne è aggiunta un’altra imperniata sulla prospettiva penale.

A intervenire sono stati il presidente della commissione ministeriale Renato Bricchetti (presidente della sesta sezione penale della Cassazione) , Francesco Mucciarelli e Fausto Giunta, docenti di Diritto penale rispettivamente alla Bocconi di Milano e all’Università di Firenze, anch’essi componenti della commissione e il coordinatore del Dipartimento crisi d’impresa della Procura di Milano Roberto Fontana.

Dal confronto è emerso che dall’intervento potrà uscire ridimensionata la fattispecie della bancarotta semplice , tenuto conto anche del fatto che l’imprenditore individuale è categoria sempre più residuale a favore di quello societario. Centrale quindi la categoria della colpa , dove dalla commissione potrebbe arrivare una delimitazione della risposta penale ai soli casi di colpa grave; come pure oggetto di riflessione è la portata da dare alle spese familiari, importanti se eccessive rispetto alle condizioni economiche.

In un contesto normativo in cui verrà presentato al prossimo consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency, la sollecitazione che arriva dai penalisti è quella di una definizione civilistica di dissesto, in grado di puntualizzare meglio il contenuto della risposta penale. Quanto alla bancarotta preferenziale , a essersi perso è il rapporto con la revocatoria, come da chiarire c’è la portata ormai assunta dal dolo specifico.

E se molto si dibatte in generale nella giustizia penale di forme più avanzate di giustizia riparativa, il tema sarò oggetto di intervento anche nel penale fallimentare, dove però la consapevolezza della commissione è quella di doverlo ben calibrare, per evitare che possa diventare in qualche maniera criminogeno.

Cruciale il rapporto tra le fattispecie di bancarotta e le varie tipologie di soluzioni per evitare il fallimento, in particolare il concordato, per evitarne un utilizzo strumentale, con la commissione al lavoro soprattutto per determinare le (diverse) conseguenze da attribuire alla crisi e all’insolvenza già conclamata. Oggetto di ridefinizione sarà, ancora, la responsabilità penale dell’esperto attestatore, figura sempre più determinante, anche alla luce dell’introduzione delle composizione negoziata della crisi.

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