Penale

Banche: è oggettiva la responsabilità civile in solido col proprio promotore truffatore

L'accertamento della responsabilità penale per truffa non esclude il concorso col reato di abusivismo finanziario

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di Paola Rossi

Per il promotore finanziario realizzare condotte che esorbitano dal mandato della banca intermediaria fa scattare il reato di abusivismo finanziario che ben può sommarsi a quello di truffa nei confronti dei clienti cui ha sottratto le somme ricevute per investimenti mai realizzati. E la banca intermediaria risponde in solido - ex articolo 2049 del codice civile - col preposto "infedele" in qualità di responsabile civile. La Corte di cassazione con la sentenza n. 32514/2020 ha infatti affermato due principi fondamentali: 1) l'abusivismo finanziario non scatta solo per alterazione del mercato mobiliare, ma basta la fraudolenta spendita del proprio ruolo e del nome dell'intermediario finanziario da cui ha ricevuto il mandato;
2) la responsabilità della banca preponente per la condotta truffaldina del preposto scatta automaticamente come previsto dall'articolo 31 del Tuf e viene meno solo se la condotta illecita, anche del cliente truffato, fa venir meno quel nesso di "occasionalità necessaria" in questo caso sostanziatasi nella spendita del nome della banca e nella produzione di modelli su carta intestata della stessa al cospetto di propri clienti con cui la stessa banca aveva concluso contratti quadro di investimento. L'articolo 31 del Tuf esplicitamente afferma la responsabilità civile della banca anche per le truffe del proprio promotore: "Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". Solo la non diligenza dell'investitore "esperto" o la sua consapevole partecipazione alla condotta illecita del promotore fanno venir meno il nesso causale che porta alla responsabilità della banca.

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