Banche, illecito extracontrattuale per l'erronea segnalazione alla Centrale rischi
L'erronea segnalazione alla Centrale rischi a causa di un errore di persona integra un illecito extracontrattuale, ex articoli 2043 e 2050 del codice civile, attesa la mancata verifica da parte dell'istituto segnalante della correttezza dei dati forniti. Al fine di escludere tale responsabilità, la banca deve provare non solo di non aver commesso alcuna violazione delle norme di comune prudenza, ma anche di aver impiegato ogni misura atta ad impedire l'evento dannoso. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 946/2019.
Il caso - La vicenda prende le mosse dalla segnalazione presso la Centrale rischi da parte di un istituto di credito del nominativo di un uomo, sulla base del mancato pagamento di un contratto di finanziamento di credito al consumo per l'acquisto di merce avvenuto presso un'attività commerciale. Tuttavia, la persona segnalata non aveva sottoscritto alcun contratto di finanziamento e, dopo aver prontamente disconosciuto la sua firma, citava in giudizio la banca per l'illegittimità della segnalazione chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, per l'impossibilità di accedere a finanziamenti e per il forte stress subito per tutto il periodo in cui il proprio nominativo era rimasto iscritto alla Centrale rischi. La banca, dal canto suo, si difendeva sostenendo che la questione fosse inerente al trattamento dei dati personali della persona segnalata per errore e che, pertanto, non poteva esserci alcun danno da risarcire in favore di quest'ultima.
La decisione - Il Tribunale non condivide l'assunto difensivo dell'istituto di credito e ritiene illegittima la segnalazione effettuata presso la Centrale rischi. Per il giudice, nella fattispecie, sussistono gli elementi costitutivi degli articoli 2043 e 2050 cod. civ., «attesa la circostanza che è mancata da parte dell'istituto segnalante la verifica circa la correttezza dei dati forniti». La segnalazione, infatti, è avvenuta per un errore nella verifica della carta di identità allegata al contratto di finanziamento, ciò dimostrando che l'istituto di credito non solo non ha rispettato i canoni della normale prudenza, ma non ha nemmeno impiegato «ogni misura atta ad impedire l'evento dannoso», essendo l'erronea iscrizione protrattasi per diversi mesi dopo la denuncia di illegittimità della segnalazione.
Quanto al danno poi, il Tribunale ritiene che la persona erroneamente segnalata non ha fornito la prova del pregiudizio patrimoniale subito, non potendo il danno essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dell'attività pericolosa della banca, anche in applicazione dell'articolo 2050 cod. civ. Per contro, per il giudice è invece provato il danno non patrimoniale - quantificato equitativamente in 2 mila euro - dato dal forte stato di stress «che si è tradotto in determinati momenti in vera e propria patologia medicalmente accertata», determinata dalla illegittima segnalazione del nominativo nella Centrale rischi, accompagnato altresì dal timore che la notizia, seppur non fondata, «potesse diffondersi tra i concittadini ingenerando ingiusto discredito sulla sua persona».
Tribunale di Benevento - Sezione civile - Sentenza 29 maggio 2019 n. 946