Banche, le misure di ristrutturazione non pubblicate sono valide nell’Unione europea
La mancata pubblicazione secondo le modalità previste dalla direttiva 2001/24/Ce non rende le misure decise nello Stato membro di origine inapplicabili nello Stato ospitante dove l’ente creditizio opera
Con la sentenza sulle cause riunite da C-498/22 a C-500/22 la Corte di giustizia Ue ha affermato che la mancata pubblicazione delle misure di ristrutturazione di un ente creditizio non comporta l’invalidazione di tali misure né l’inapplicabilità dei loro effetti in un altro Stato membro.
Il caso a quo
Nell’agosto 2014 la Banca del Portogallo ha adottato misure di risoluzione per l’istituto creditizio portoghese Banco Espírito Santo SA (Bes), che versava in gravi difficoltà finanziarie. È in questo quadro che è stata creata la “banca ponte” Novo Banco. Le attività, le passività e gli altri elementi extrapatrimoniali di Bes sono stati trasferiti a Novo Banco. Alcuni elementi del passivo sono stati tuttavia esclusi da questo trasferimento e sono rimasti parte del patrimonio di Bes.p
Nell’ottobre 2014 la Banca di Spagna ha pubblicato informazioni sul trasferimento parziale delle attività Bes a Novo Banco rispetto alla Spagna. Si precisava che Novo Banco avrebbe proseguito senza interruzione l’attività ordinaria di Bes e che tale misura era considerata un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/Ce sulla riorganizzazione e la liquidazione degli enti creditizi.
Nel dicembre 2015 la Banca del Portogallo ha adottato due decisioni volte a modificare e chiarire la sua decisione dell’agosto 2014 per quanto riguarda le passività di Bes che non erano state trasmesse a Novo Banco.
Numerosi clienti della filiale spagnola di Novo Banco ritenevano che essa si assumesse le responsabilità legate a diversi contratti di prodotti e servizi finanziari che avevano precedentemente concluso con Bes Spagna. Di fronte al rifiuto di Novo Banco di assumersi tali responsabilità, i clienti hanno avviato procedimenti legali.
Si trattava di contratti di prestito con garanzia ipotecaria contenente una clausola denominata “floor” che prevede un tasso di interesse minimo del 2%; o di contratti finanziari atipici, ossia prodotti finanziari emessi da Bes complessi e ad alto rischio con un tasso di interesse variabile, in quanto indicizzati all’evoluzione delle azioni di altri enti creditizi, e cauzione prioritaria per un importo di 100.000 euro. Al momento dell’acquisto da parte del cliente, tale obbligazione faceva parte del patrimonio di Novo Banco, al quale era stata trasferita in virtù della decisione dell’agosto 2014.
Il rinvio pregiudiziale
La Corte Suprema spagnola ha sottoposto alla Cgue i propri dubbi circa l’obbligo dei tribunali spagnoli di riconoscere gli effetti delle misure di ristrutturazione adottate dalla Banca del Portogallo, poiché tali misure non sono state oggetto della pubblicazione prevista dalla direttiva.
La risposta della Cgue
Nella sua sentenza, la Corte risponde che tale mancata pubblicazione da parte delle autorità dello Stato membro di origine (Portogallo) non comporta né l’invalidazione di tale provvedimento né l’inopponibilità dei suoi effetti nello Stato membro ospitante (Spagna).
In mancanza di tale pubblicazione, la legge dello Stato membro d’origine deve consentire alle persone interessate nello Stato membro ospitante di proporre ricorso contro i provvedimenti di risanamento, entro un termine ragionevole dal momento in cui sono stati loro notificati tali provvedimenti, ne hanno avuto conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente esserne a conoscenza.
Infine, il riconoscimento in Spagna degli effetti delle misure di ristrutturazione adottate in Portogallo, che prevedono il mantenimento dell’obbligo di Bes al pagamento delle somme dovute ai sensi della responsabilità precontrattuale o contrattuale, non sembra costituire una violazione né del principio della certezza del diritto, né del diritto a tutela della proprietà o del consumatore. A questo proposito, è importante sottolineare in particolare che tali misure rispondono all’obiettivo di interesse generale, perseguito anche dall’Unione europea, di garantire la stabilità del sistema bancario ed evitare il rischio sistemico nel settore creditizio.