Benefici contributivi amianto, la prescrizione parte dalla conoscenza dell’esposizione
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8630 depositata oggi, accogliendo il ricorso del coniuge superstite
Il termine di prescrizione decennale per chiedere di poter godere dei benefici contributivi per l’esposizione all’amianto da parte del lavoratore (o da chi ne ha diritto) iniziano a decorrere dalla conoscenza del fatto e non dalla data di pensionamento che nulla prova. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8630 depositata oggi, accogliendo il ricorso del coniuge superstite che aveva presentato la domanda nel 2016, otto anni dopo la morte del marito (avvenuta nel 2008).
La Corte di appello di Potenza, invece, aveva fissato il dies a quo dalla data del pensionamento del lavoratore quale «data ultima a partire dalla quale il diritto può essere fatto valere». Decretando, in riforma della decisione di primo grado, la tardività della domanda presentata all’Inps nel 2016 a fronte del collocamento in quiescenza nell’agosto del 2003.
Per la Sezione lavoro il ragionamento del giudice di secondo grado è errato in quanto prescinde “dall’effettivo accertamento che, a quella data, l’interessato avesse consapevolezza dell’esposizione ad amianto”. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema corte, infatti, il diritto alla rivalutazione contributiva (articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992) è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (n. 10225/2024).
E allora, per come la fattispecie è stata “tipizzata” dalla legge, prosegue la decisione, “la consapevolezza o la conoscibilità sono indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato e devono essere positivamente e puntualmente accertate”. Ha quindi errato la Corte di merito “nell’arrestarsi al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante”; in tal modo omettendo “la rigorosa verifica” delle effettiva conoscenza del fatto da parte del richiedente.
La Corte ha invece bocciato il motivo di ricorso con cui la vedova affermava la imprescrittibilità del diritto, ricordando la prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione» e «sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente natura in un certo qual modo risarcitoria».
Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del Dl n. 269 del 2003, va dunque ribadita la prescrittibilità del diritto, considerato che «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica […] bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) […] il diritto al trattamento pensionistico». Posizione ribadita dalla Suprema corte anche di recente (n. 7446/2024).