Bonifica ambientale in Lombardia, la Corte Costituzionale "apre" una finestra temporale per ricorrere
Con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 5, l.r. Lombardia 30/2006, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione
Premessa e competenze
Vuoi che si tratti di procedere a progetti di sviluppo immobiliare o transazioni commerciali di terreni interessati da contaminazione dei suoli, vuoi che si tratti individuare gli oneri incombenti sul proprietario e/o responsabile della contaminazione, la gestione e l'impatto delle procedure di bonifica, oggi normate dal titolo quinto del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice dell'ambiente) costituiscono da sempre elemento di particolare criticità.
La presenza di una rigida ed articolata scansione procedimentale (denuncia del rischio di contaminazione, indagini preliminari, progetto di caratterizzazione e sua implementazione, approvazione ed esecuzione della bonifica, certificazione di avvenuta bonifica), punteggiata da molteplici provvedimenti autorizzativi e/o di controllo di natura latamente discrezionale, induce inevitabilmente consistenti alee sia sulla tempistica per il conseguimento del risultato ultimo, sia sulla consistenza (tecnica ed economica) degli interventi necessari.
Uno dei tratti principali del d.lgs. 152/2006, è rappresentato dall'attribuzione delle principali competenze alle Regioni: così è per quanto riguarda l'approvazione del piano di caratterizzazione (art. 242, comma 3), la approvazione del documento di analisi di rischio (art. 242, comma 4) e del piano di monitoraggio (art. 242, comma 6), e, soprattutto, la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del progetto degli interventi di bonifica (art. 242, comma 7).
Sotto questo profilo, in effetti non poteva non suscitare perplessità ed interrogativi la scelta del legislatore lombardo, tramite la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (di poco successiva al codice dell'ambiente) di delegare le anzidette competenze ai comuni, seppure nel solo caso di siti ricadenti interamente nel territorio di un solo comune (cfr. art. 5). È noto, difatti, che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, riserva la tutela dell'ambiente alla competenza legislativa dello stato, in forma esclusiva (cfr. la lett. s).
La decisione della Corte Costituzionale
Tramite la sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 5, l.r. Lombardia 30/2006, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
La decisione origina da contenzioso amministrativo che aveva visto il ricorrente impugnare, tramite ricorso innanzi il Tar Lombardia, Sez. Brescia, il provvedimento che gli imponeva tanto la rimozione di rifiuti, che la bonifica dell'area.
A tal riguardo la Corte ha valorizzato:
• la circostanza che l'art. 118, primo comma, Cost., se da un lato prevede che le funzioni amministrative siano generalmente assegnate ai comuni, dall'altro consente una diversa allocazione ove ciò sia necessario per assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
• il fatto che la previsione della potestà legislativa esclusiva statale quanto alla materia dell'ambiente sia coerente con la natura unitaria e primaria di tale bene;
• i principi affermati dalla stessa Corte nella sentenza 189/2021, che, in materia di smaltimento dei rifiuti, aveva sancito per gli stessi motivi la illegittimità della normativa regionale del Lazio (art. art 6, comma 2, l.r. 27/1988) che demandava ai comuni il rilascio della relativa autorizzazione.
• infine, il fatto che, rispetto allo specifico atto di approvazione dei progetti di bonifica, l'art. 198, comma 4, d.lgs. 152/2006, limiti l'intervento comunale alla mera espressione di un parere.
Le conseguenze e la risposta legislativa del 24 agosto 2023
Mercè l'effetto di annullamento ex tunc proprio delle decisioni della Consulta, la sentenza in commento pone due principali conseguenze.
Sotto un primo aspetto, se da un lato risulta precluso pro-futuro ai comuni lombardi il rilascio di atti di competenza regionale secondo il codice dell'ambiente, dall'altro anche i procedimenti oggi pendenti non dovrebbero essere coltivati, ma riassunti dinnanzi alla Regione Lombardia.
Ciò, beninteso, a meno che i comuni abbiano approvato un atto oggi ormai definitivo, non più tangibile mediante ricorso, per essere scaduto il termine di impugnativa.
Sotto diverso ma connesso profilo, a seconda della data di notifica dei provvedimenti comunali all'interessato, e dell'atteggiarsi del termine per ricorrere (60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini), detti provvedimenti potrebbero essere impugnati avanti il Tar per violazione del d.lgs. 152/2006 e della Costituzione (relativamente alle disposizioni sora illustrate).
Ad esempio, nel caso di bonifica approvata (e notificata) il 15 luglio 2023, l'interessato avrebbe termine sino al 14 ottobre 2023 per promuovere ricorso.
Verosimilmente proprio per la problematicità dello scenario, il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (pubblicato sulla GU del 10 agosto 2023) ha previsto:
• che le Regioni possono delegare le funzioni amministrative di cui (anche) all'art. 242 del codice dell'ambiente agli enti locali;
• che "sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette".
Sennonché, anche senza considerare gli effetti provvisori del decreto-legge, e la possibilità di sue modifiche in sede di conversione (oltre che di non conversione tout court), entrambi le disposizioni non sembrano risolutive.
Non la previsione di una futura delega, dacchè solo dopo la sua approvazione tramite nuova legge regionale verrebbe rispristinata la competenza comunale.
Per di più, la scelta lessicale del decreto ("enti locali", invece che "comuni") introduce la possibilità che la delega riguardi le province, e non i comuni.
E neppure quella della "salvezza" delle norme regionali "vigenti", dacchè, alla data del 10 agosto 2023, di pubblicazione in GU del decreto-legge, la l.r. Lombardia 30/2006 non era più vigente, posto che la sentenza della Corte è stata pubblicata sulla precedente GU del 26 luglio 2023.
Infine, la possibilità dello Stato di "delegare" alle Regioni funzioni amministrative relative a materia di competenza legislativa esclusiva statale, risulta tutt'affatto che assodata, posto che taluna dottrina ritiene che detta facoltà è venuta meno con riforma dell'art. 118 Cost. effettuata nel 2021.
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*A cura dell'Avv. Fabio Andrea Bifulco, Studio Legale Bifulco