C-BAM, il nuovo tributo ambientale per le merci extra UE importate in Europa
Il sistema diventerà pienamente operativo nel 2026, per il periodo transitorio solo obblighi dichiarativi
L’Europa ha introdotto una nuova tassa sul carbonio per i beni importati prodotti al di fuori dell’Unione Europea.
Si chiama meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism o “C-BAM”), disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 ed entrato in vigore (almeno nella sua fase transitoria) lo scorso ottobre 2023.
Il sistema diventerà pienamente operativo nel 2026, quando gli importatori dovranno versare tale tassa non direttamente, ma attraverso un nuovo mercato artificiale basato sullo scambio di certificati, simile all’attuale sistema di cui all’ Emissions Trading System europeo (“EU ETS”)
Il C-BAM rientra nella strategia di politica ambientale sostenibile dell’Unione Europea prevista dal “ Green Deal ” assicurando specifica attuazione al pacchetto dell’Unione Europea « Fit for 55 in 2030 », il cui obiettivo è ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. Ove correttamente implementata, tale strategia condurrà l’Unione Europea alla neutralità climatica entro il 2050, azzerando le emissioni nette di gas a effetto serra e agevolando la crescita economica dissociata dall’uso delle risorse.
In forza del fondamentale principio europeo in materia ambientale del “chi inquina paga”, tale sistema impone l’applicazione di un prezzo per le emissioni di carbonio incorporate (ossia emesse per la produzione delle merci) da pagare per l’ingresso nel mercato UE. Esso si applica ad un tassativo elenco di merci importate, tutte peraltro importanti per lo sviluppo industriale degli Stati membri, come ad esempio cemento, energia elettrica, concimi, ferro e acciaio, alluminio e altre sostanze chimiche come i fertilizzanti, (molte delle quali peraltro già assoggettate alla disciplina dell’EU ETS ).
L’Europa ha da tempo introdotto misure per limitare la produzione di emissioni di carbonio sul suo territorio e, attraverso l’introduzione di questo nuovo sistema, cerca di evitare rischi di rilocalizzazione al di fuori del suo territorio delle attività produttive più inquinanti.
Senza un sistema come il C-BAM, spiega la Commissione Europea, si arriverebbe al paradosso di azzerare le emissioni inquinanti all’interno della UE ma di aumentarle nei paesi terzi. In prospettiva, quindi, il C-BAM influirà sui prezzi, e quindi sulla competitività, dei prodotti importati rispetto a quelli “made in Europe”.
Come in passato, quindi, restrizioni ambientali incidono sui mercati e sull’offerta di beni primari. Nei prossimi mesi si vedrà anche come tale meccanismo avrà inciso sulle strategie di approvvigionamento delle società europee, anche nel caso di gruppi internazionali che dovranno necessariamente rivedere i loro flussi di approvvigionamento.
Inoltre, come già accaduto per l’importazione di prodotti chimici, le Autorità Doganali vengono coinvolte quali autorità competenti per il controllo e la raccolta di tutte le informazioni previste, a tutela dell’ingresso in Europa solo di merci in regola con le previsioni comunitarie.
Come funziona il C-BAM? Il periodo transitorio
Il C-BAM è in vigore, in via transitoria, dallo scorso ottobre 2023; la fase transitoria durerà fino alla fine del 2025. Durante questi mesi gli importatori dovranno periodicamente dichiarare, direttamente o mediante un proprio dichiarante autorizzato, il valore delle quantità di emissioni di carbonio incorporato, calcolato secondo valori equivalenti standard (pubblicati lo scorso dicembre dalla Commissione Europea) in relazioni trimestrali. La prima relazione va presentata entro il 31 Gennaio di quest’anno.
Durante il periodo transitorio, ci saranno solamente obblighi dichiarativi; il mancato rispetto degli stessi (ad esempio, in caso di relazione errata o incompleta) sarà comunque sanzionabile, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1773 , tramite l’applicazione di sanzioni pecuniarie di importo pari ad un valore tra i 10 e i 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarata.
I controlli sono affidati, come detto, all’Agenzia delle Dogane sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il C-BAM dal 2026
Al termine del periodo transitorio, gli importatori dovranno presentare sia apposita domanda per ottenere un’autorizzazione come dichiaranti C-BAM, senza la quale non potranno più procedere alle importazioni, sia una dichiarazione C-BAM annuale riportante il quantitativo totale delle merci importate nell’anno precedente e i relativi valori di emissioni incorporate. La violazione di tali obblighi sarà punita con le sanzioni previste dal Regolamento stesso.
Dal 2026 quindi il C-BAM andrà a pieno regime e sarà incentrato sulle nuove commodities rappresentata dai certificati C-BAM, ossia certificati “in formato elettronico corrispondenti a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci”.
Ci sarà un registro ufficiale cui tutti i soggetti interessati, in proprio o mediante i propri dichiaranti, dovranno registrarsi e aprire un “conto” virtuale con i certificati a disposizione. Il sistema prevede l’obbligo per gli importatori di garantire che il numero dei certificati sul proprio conto corrisponda ad almeno l’80% delle emissioni incorporate delle merci importate (come dichiarate). I certificati dovranno essere restituiti in numero corrispondente da quanto dichiarato. Il loro valore sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote europee dell’ETS.
In conclusione
Come sempre, l’introduzione di nuovi dazi, anche se giustificati da importanti scopi ambientali, non è vista favorevolmente da operatori e governi. Tuttavia, si spera che l’ambizioso progetto di economia sostenibile in cui l’Europa è impegnata da tempo sia in grado di produrre nel tempo effetti virtuosi anche a livello internazionale, con progressive riduzioni di dazi e simili misure economiche anti-inquinamento, promuovendo finalmente un sistema produttivo che possa essere compatibile con il pianeta che ci ospita.
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*A cura dell’avv. Giovanna Landi e Dott.ssa Francesca Samartin, Studio Legale Landilex, Milano