Penale

Cancro, no alla condanna del chirurgo solo in base ai dati statistici di sopravvivenza

Ma l'anticipazione del decesso dovuto a errori diagnostici o a cure inadeguate, rientra nell'omicidio colposo

di Francesco Machina Grifeo

La prova controfattuale della responabilità del medico nel decesso di un paziente, nel caso affetto da gravi patologie tumorali, non può basarsi unicamente su di un coefficiente di probabilità statistica ma deve sempre essere riportata al "fatto storico". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28294 depositata il 12 ottobre, accogliendo con rinvio il ricorso di un chirurgo condannato per omicidio colposo per non aver disposto l'esame istologico sul materiale resecato.

La IV Sezione penale, però, ha anche evidenziato che, in materia di gravi malattie tumorali, "l'anticipazione del decesso - comunque inevitabile - dovuto a errori diagnostici e/o a cure inadeguate, è circostanza che rientra nella tipicità del delitto di omicidio colposo". Anche in questo caso infatti l'evento-morte è "tutti gli effetti riconducibile alla condotta colposa del medico", il quale "è sempre tenuto ad apprestare una terapia adeguata alla malattia, al fine di curare e mantenere in vita il paziente per tutto il tempo consentito dalla migliore scienza ed esperienza medica".

La condanna della Corte di appello di Milano è stata dunque censurata nella parte in cui è addivenuta ad un giudizio di colpevolezza rifacendosi ad indicatori generali ed astraendo dal caso concreto. Senza neppure fare i conti con l'affermazione dei periti secondo i quali non era possibile concludere che "una anticipazione della diagnosi ed una corretta strategia terapeutica avrebbero con certezza evitato il decesso del paziente o prolungato sensibilmente la sua sopravvivenza"

La Corte rammenta che è da considerarsi "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva). Non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa).

Citando poi la sentenza ThissenKrupp (SU n. 38343/2014, Espenhahn), la decisione ricorda poi che "nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto".

Al contrario, prosegue la decisione, la Corte d'appello ha basato il suo giudizio controfattuale "essenzialmente su dati statistici generali di evoluzione della malattia, dando esclusivo rilievo - ipotizzando come effettuato l'esame istologico, che avrebbe consentito al medico curante di apprestare una terapia mirata e non "alla cieca" della patologia - ai coefficienti di probabilità statistica di sopravvivenza (a cinque anni) del paziente forniti dai periti, variabili dal 25% al 70% a seconda della natura muscolo- invasiva o meno della malattia all'esordio". Elemento quest'ultimo, tra l'altro, mai accertato.

La decisione spiega poi la differenza fra probabilità statistica e probabilità logica: la prima attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi; la seconda attiene alla verifica ulteriore, sulla base dell'intera evidenza disponibile, circa l'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento ai fini della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale.
Il concetto di probabilità logica impone dunque di tenere conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi indiziari astrattamente idonei a modificarla.

In conclusione, i giudici del rinvio dovranno stabilire - non sulla base di un mero coefficiente di probabilità statistica ma fondandosi su una valutazione avente elevato grado di credibilità razionale - se l'omissione addebitata al chirurgo sia condizione dell'evento. Con la precisazione che per evento del reato di omicidio colposo deve considerarsi anche l'anticipazione della morte determinata dalla condotta colposa del medico. In altri termini, giudici dovranno verificare se, ipotizzandosi come realizzata condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato quantomeno differito con (umana) certezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©